In queste ore è virale l’audio (attribuito SENZA PROVE) ad un avvocato (professione che merita rispetto) in circolazione su WhatsApp in cui vengono date delle indicazioni per agire a seguito di un’eventuale contestazione dell’articolo 650 cp, rivolto a coloro che non rispettano i termini del DPCM dell’8 marzo e dell’11 marzo emanato per contenere il contagio da Coronavirus.
In sostanza, l’audio dell’avvocato in circolazione su WhatsApp dopo aver indicato a chi ascolta di munirsi sempre di certificazione ogni volta in cui esce di casa, suggerisce di rivolgersi all’avvocato (anche di uno d’ufficio) qualora si venisse fermati dalle forze dell’ordine le quali potrebbero contestare la violazione dell’art. 650 cp. L’avvocato aggiunge che bisogna attendere insieme all’avvocato la notifica successiva del decreto di condanna “che dovrà essere contestato chiedendo l’oblazione, e solo una volta concessa l’oblazione e pagata la somma di denaro che sostituirà l’ammenda inizialmente data si procederà all’estinzione del reato e rimarrete incensurati”.
Non avendo gli strumenti né le competenze legali per rispondere alla richiesta di analisi dei nostri lettori ci siamo rivolti a un team di esperti, i quali ci hanno redatto un testo che vi riportiamo di seguito.
L’audio contiene in sé sicuramente notizie corrette ma, al contempo, anche informazioni fuorvianti. In particolare, vi sono delle riserve sulla parte finale dell’audio, nel dettaglio con riferimento all’istituto dell’oblazione.
Innanzitutto bisogna chiarire che l’oblazione è un istituto giuridico che identifica una causa di ESTINZIONE del reato e che si sostanzia nella volontà, da parte del contravventore, di pagare una somma di denaro, evitando in tal modo di dover affrontare il processo. Dunque, come primo assunto, l’oblazione è una causa di estinzione del reato che opera PRIMA dell’apertura del dibattimento ovvero PRIMA che venga emesso un decreto penale di condanna.
Tale istituto è disciplinato dal codice penale (c.p.) e si distingue in due tipologie: oblazione “ordinaria” (art. 162 c.p.) e oblazione “discrezionale” (art. 162-bis c.p.).
L’oblazione “ordinaria” (art. 162 c.p.) prevede che in caso di contravvenzioni per le quali è prevista la pena della SOLA ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, una somma di denaro (propriamente definita nel quantum) e tale pagamento estingue il reato. La ratio di tale norma è quella di definire con velocità i procedimenti per reati di minima rilevanza, evitando così di ingolfare il già provato sistema giudiziario. Da quel che precede, se ne deduce che nel caso di specie – ossia per la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. – NON SIA POSSIBILE RICORRERE ALL’OBLAZIONE “ORDINARIA” dal momento che l’art. 650 c.p. prevede, oltre alla pena dell’ammenda, anche quella dell’arresto (e, come visto, l’oblazione “ordinaria” può essere richiesta solo nei casi di contravvenzioni punite con la sola ammenda).
Dall’altro lato, l’oblazione “discrezionale” (art. 162-bis c.p.) prevede che nelle contravvenzioni per le quali è prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (come nel caso di specie) il contravventore PUÒ essere ammesso a pagare, PRIMA dell’apertura del dibattimento, ovvero PRIMA del decreto penale di condanna, una somma di denaro (definita dalla norma anche nel quantum). Inoltre, per accedere a tale istituto, il contravventore dovrà depositare una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda nel momento in cui presenta la richiesta di oblazione. La norma in esame continua stabilendo ulteriormente che l’oblazione “discrezionale” non potrà comunque essere richiesta laddove ricorrano determinate circostanze, ovvero:
– nei casi in cui il soggetto che ha commesso la contravvenzione sia recidivo (cioè sia stato già CONDANNATO per altri reati non colposi), con particolare riferimento alle disposizioni di cui al terzo capoverso dell’art. 99 c.p.;
– nei casi di “contravvenzione abituale”, ossia qualora il contravventore sia stato già CONDANNATO alla pena dell’arresto per oltre 3 contravvenzioni della stessa indole, tenuto conto della specie e gravità dei reati commessi, del tempo entro il quale sono stati commessi, nonché della condotta e del genere di vita del colpevole, così come previsto dall’art. 104 c.p.;
– nei casi di “professionalità” del reato, ovverosia laddove l’imputato, trovandosi nella condizione di contravventore “abituale” di cui al precedente capoverso, viva dei proventi del reato, così come disciplinato dall’art. 105 c.p.;
– in tutti i casi in cui “permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore”.
Da ultimo, conclude la norma in esame, il Giudice potrà in ogni caso respingere la domanda di oblazione discrezionale laddove ravvisi la gravità del fatto commesso.
Tanto detto, nel caso di specie, sarebbe in linea puramente teorica ammissibile SOLO l’oblazione “discrezionale”. Tuttavia, come visto, tale oblazione prevede delle particolari procedure di ammissione e cause di esclusione. La stessa, comunque, è sempre soggetta al potere discrezionale del Giudice che, anche nel caso in cui le condizioni richieste siano soddisfatte e non vi siano motivi ostativi, può sempre decidere di ammettere o respingere la domanda di oblazione, laddove ravvisi la particolare gravità del fatto commesso.
Per quanto attiene, infine, alla richiesta di oblazione, occorre precisare che, sebbene il dispositivo del c.p. stabilisca che questa deve essere presentata “prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna”, in raccordo alla norma, il codice di procedura penale (c.p.p.), all’art. 461, prevede che nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato può proporre (personalmente o a mezzo di difensore) opposizione al decreto penale. Negli stessi termini (15 giorni) l’imputato può chiedere al Giudice di essere ammesso all’oblazione (in questo caso “discrezionale”) se ovviamente ne ricorrono i presupposti di cui ampiamente è stato detto.
Pertanto, l’audio è corretto e prudente nella misura in cui avvisa le persone di portare sempre con sé l’autocertificazione, conservare documentazione comprovante gli spostamenti (scontrini, ricevute sanitarie, certificazioni di lavoro, ecc.) e soprattutto nella misura in cui invita le persone a rimanere a casa. Tuttavia, è contenutisticamente molto fuorviante, perché suggerisce alle persone a cui venga contestata la violazione ex art. 650 c.p. sostanzialmente di non fare nulla e di aspettare che venga emesso il decreto penale di condanna prima di presentare la richiesta di oblazione. Soprattutto, viene fatto intendere che presentando la richiesta di oblazione tutto andrà per il meglio perché, di fatto, a fronte del pagamento di una somma di denaro il reato viene estinto, cosicché la “fedina penale” rimane immacolata. Tuttavia, come ampiamente argomentato, nella fattispecie in esame nulla è scontato e automatico, ma necessariamente ci sarà una decisione discrezionale del Giudice, operata case-by-case dal momento che:
Pertanto, caratterizzare l’istituto dell’oblazione come una sorta di “pozione magica” nella casistica in argomento appare non propriamente corretto. Nelle circostanze rappresentate, è sicuramente giusto proporre di ricorrere all’ausilio di un legale ma, di converso, è anche vero che il caso va analizzato singolarmente dal momento che il legale potrebbe valutare strade alternative all’oblazione per la difesa del proprio assistito.
Secondo i nostri esperti, dunque, l’audio dell’avvocato in circolazione su WhatsApp risulta fuorviante per diversi aspetti e ogni episodio deve essere valutato come caso singolo.
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