Consiglio di Stato respinge istanza contro obbligo Green Pass docenti: nessuna violazione privacy

di Bufale.net Team |

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Consiglio di Stato respinge istanza contro obbligo Green Pass docenti: nessuna violazione privacy Bufale.net

Consiglio di Stato respinge istanza contro obbligo Green Pass docenti: la notizia del giorno chiarisce un ulteriore elemento, ancorché a noi già noto, del meccanismo del Green Pass.

Ancora in questo caso, come nel simile caso della Corte di Giustizia Europea, ogni istanza cautelare è stata rigettata e si andrà a giudizio ordinario. Giudizio che probabilmente, coi dati attualmente disponibili, non dovrebbe presentare mutazioni nel quadro attuale.

Anche in questo caso, gli istanti hanno sostanzialmente dichiarato l’esistenza di gravi danni che avrebbero patito nelle more del giudizio e di elementi giudiziari per sostanziarli.

Anche in questo caso, il Consiglio di Stato respinge istanza contro obbligo Green Pass docenti, datosi che tali elementi non sono stati riscontrati.

Consiglio di Stato respinge istanza contro obbligo Green Pass docenti: nessuna violazione privacy

La prima ragione di doglianza era proprio data dall’assenza di alcun danno per la Privacy. Anche se ad apparenza si potrebbe sapere chi ha il certificato verde e chi no dal fatto che chi non lo ha, ovviamente, resterà a casa

“le dedotte censure di violazioni della privacy a danno di chi esibisca per la lettura elettronica il ‘certificato verde’ rilasciato dopo la vaccinazione sono contraddette sia dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito” e “la discriminazione lamentata appare certo smentita dalla circostanza che il lavoratore è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde con test differenti quali l’antigenico rapido”.

Come abbiamo avuto modo di esaminare, non vi è alcun modo di distinguere un Green Pass emesso dopo vaccinazione da uno emesso dopo tampone.

Non vi è alcuna violazione privacy perché chi verifica non entra a conoscenza di alcun dato sensibile, se non quelli che in quanto datore di lavoro o suo delegato dovrebbe sapere.

Ovvero nome, cognome e data di nascita del dipendente, nonché se è idoneo per legge ad effettuare la mansione o meno (quindi con Green Pass valido o meno).

Assenza di ulteriore pregiudizio

Ovviamente, chi resta a casa lo fa senza stipendio. Ovviamente per poter lavorare dovrebbe vaccinarsi o farsi tampone.

l’asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone – nella specie gli studenti – il cui ‘diritto a scongiurare possibili contagi’ ha prevalenza perché espressione di una componente della ‘salute pubblica’ a fronte del diritto del docente, in ogni caso per nulla negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino, e di carattere individuale, per di più da parte di chi ha una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente”.

Sostanzialmente il presunto diritto del docente che rifiuta di vaccinarsi di entrare senza fare tamponi nel bilanciamento dei valori assume un peso inferiore al diritto degli studenti (spesso per età non vaccinabili o vaccinati tardivamente rispetto agli adulti) di andare a scuola in sicurezza.

Sostanzialmente, se non ti preoccupi della salute dei tuoi studenti, quindi non ti preoccupi della responsabilità che hai verso gli studenti, fare l’insegnante potrebbe non essere il lavoro adatto per te.

E comunque, il Consiglio di Stato ribadisce e si sofferma, ancora una volta, sul tema del vaccino come responsabilità sociale, che entra di diritto nella giurisprudenza consolidata.

Si andrà quindi nella decisione di merito, in un clima in cui è difficile trovare qualcosa di “attaccabile” nel Green Pass. Né dal punto di vista della privacy, né degli obblighi.

 

 

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