Contrordine amici: gli esercenti possono controllare i documenti (non devono, ma possono).
I sogni di trovare il miracoloso cavillo per sfuggire dal nopass, involontariamente stimolati dalle dichiarazioni precedenti del Ministro Lamorgese, franano e si rivelano, come previsto, niente più che una fantasia.
Ricordiamo per chi si fosse perso le puntate precedenti che l’attuale ministro dell’Interno (vi rimandiamo al precedente articolo, comunque) aveva dichiarato a 30 Minuti al Massimo de La Stampa.
È come andare al cinema. Se io presento il mio titolo che mi consente di andare al cinema, la stessa cosa è andare con un Green Pass al ristorante. Certo, il ristoratore non deve chiedere il documento d’identità. È ovvio che noi daremo un supporto, laddove necessario, come forze di polizia … Noi faremo, tramite la polizia amministrativa, dei controlli a campione a supporto di quello che faranno gli esercenti e commercianti … Faremo una circolare, come Viminale, spiegheremo che non sono tenuti … Nessuno ha chiesto loro di chiedere il documento d’identità … Assolutamente non è compito loro.
Paventando quindi un sistema di controlli a campione.
Ma avevamo anche paventato delle potenziali incertezze e punti di attrito con la normativa vigente e con le recentissime dichiarazioni del Garante Privacy.
Garante che non solo rileva, ma approva che il ruolo riconosciuto dalla normativa di riferimento (DPCM 17 giugno 2021 eDPCM 17.06.2021 e D.L. 105/2021) consenta agli esercenti il controllo.
La soluzione è nella Circolare interpretativa rilasciata dal Viminale
In merito all’applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della ce1tificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì terzi.
È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 13 del citato d.P.C.M.
Riassumendo per chi avesse problemi col legalese? Effettivamente il titolare non è obbligato a verificare il documento, ma neanche glielo impedisce.
Anzi, gli consente, in ogni caso di dubbio, di provvedere alla verifica, ad esempio se sospetti casi di incongruenza.
Esattamente come oggi un bar tabacchi non è che debba chiedere i documenti a tutti, ma può chiedere al ragazzino che dichiara di essere un messicano alto un metro e 40 coi baffi e il sombrero di esibire un documento o lasciare le sigarette e la bottiglia di superalcolico ed andar via.
E in questo caso, l’avventore non potrà sottrarsi alla richiesta, e in caso di diniego scatteranno le verifiche delle forze di polizia e della polizia municipale.
Verifiche che scatteranno anche a campione, comportando sanzione in capo all’avventore infedele, valevoli per gli esercizi indicati nella norma.
Spiacente interrompere i vostri sogni di gloria: gli esercenti possono controllare i documenti.
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