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GUIDA UTILE Bufale sulla giustizia: Italiani vs Immigrati – Bufale.net


A giudicare dalla bufala pervenutaci recentemente in redazione sta tornando in auge un tipo di immagine “macro” che speravamo, francamente, di non rivedere più sugli schermi del nostro PC.
Ne abbiamo già parlato diffusamente in questo articolo, dove troverete ogni dettaglio: ma ci tocca, purtroppo, rilevare come quest’ultima new entry sia solo l’ultima di una lunga serie di comunicati a dir poco grotteschi, compilati apposta per appellarsi agli istinti più bassi e ruffiani del lettore.
Tutto in questi appelli è infatti costruito ad arte:

  1. La metodologia comunicativa ricorda infatti le “Interviste doppie” della nota trasmissione televisiva Le Iene, riprendendo gli stilemi a cui un pubblico di videodipendenti è ormai del tutto assuefatto, suggerendo una contrapposizione evidente tra due poli diversi di cui, ovviamente, quello Italiano incarna il “Bene”
  2. Per dolo o colpa, ovvero per ignoranza dei meccanismi del diritto dovuta alla mancata conoscenza degli stessi o per la volontà di nasconderli allo scopo di “montare il pezzo”, come vedremo nel seguito del pezzo, la bufala cancella ogni divisione tra riti cautelari e sanzioni definitive, lanciando tutto in un livoroso minestrone di “giudice=galera”
  3. al riguardo del punto precedente, si rilevi come nel caso di specie oltre al generico sentimento antimmigrazione gli autori della condivisione lancino inconferenti strali verso la “Giustizia”, additata come un nemico che si frappone tra l’istinto forcaiolo del lettore poco attento e lo “straniero” che si vorrebbe umiliato e distrutto. Citiamo testualmente: “Avremmo voluto mettere la foto del congolese con gli occhi ben visibili, ma i Giudici hanno pensato bene di oscurarli per difendere la sua vita. Per questo siamo doppiamente schifati da questa Giustizia !!!”
  4. infine, ultimo punto ma non certo per importanza, rileviamo che una mera ricerca su Google Search non riporta quasi mai alcun dato sulla vicenda, se non quelli offerti dai bufalari stessi, se non dati del tutto antitetici

 
Torniamo dunque alla notizia in sé. Ipotizziamo per pura ipotesi accademica che sia vera, e non parte del corteggio di memes ascesi nati per deridere questa tecnica narrativa (leggendarie sono le parodie di questi memi in cui il noto attore Denzel Washington o l’altrettanto celebre Morgan Freeman diventano immigrati dal nome improbabile come Ubuntu Sistop e serial killer e personaggi della cronaca nera di varia estrazione, da Pacciani a Charles Manson, diventano il povero italiano perseguitato… col codazzo di condivisori che prendono la parodia per vera e la ricondividono), se non, e lo scrivente lo spera dal profondo del cuore, un meme asceso essa stessa.
Avremmo che:

  1. Nessun senso ha l’accusa ai “giudici” di voler “occultare il volto degli immigrati”: tale atto sarebbe necessario e doveroso per ogni individuo, di ogni cittadinanza o sesso, sospettato del qualsivoglia reato. L’alternativa sarebbe invocare il linciaggio mediatico, pena di sicuro non prevista in alcun testo normativo
  2. Nel 100% dei casi l’irrogazione della misura cautelare della detenzione in carcere postula già un giudizio di estrema gravità della vicenda tale da bandire ogni presunta considerazione sulla “lenienza” dei giudici, a prescindere dalla durata della misura cautelare stessa

Vediamo ora il perché.
Il fatto che “Dopo pochi giorni dal fermo uno sia libero”: non comporta niente di quanto asserito nella macro. Anzi, al contrario sarebbe un indice di una fortissima attenzione della giustizia agli atti del soggetto, sicché recita l’art. 275 del codice di procedura penale:

Art. 275.
Criteri di scelta delle misure.

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata  o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice.

[…]

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

[…]

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l’applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie. (7)

Nonché:

Art. 274.
Esigenze cautelari.

1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Scopriamo infatti che le misure cautelari non sono un succedaneo della condanna, ma sono strumenti che il giudice applica prima del giudizio, durante quindi la fase delle indagini per ottemperare alle esigenze di preservazione delle indagini, evitare la fuga del soggetto e l’eventuale reiterazione del crimine (pensiamo al “ladro maestro” che, durante le indagini, potrebbe fuggire o far sparire mediante ricettatori gran parte della refurtiva).
Anzi, scopriamo che l’ordinamento segue, proprio perché le misure cautelari vengono prese fuori dal contraddittorio, senza l’ascolto delle parti, un rigidissimo criterio che parte dalla misura più “lieve”, l’obbligo di firma, fino alla più grave, il cautelare in carcere. Il cautelare in carcere è una misura ritenuta già grave, ed applicata, come si è visto, in caso di sospetto di crimini ritenuti aberranti come omicidio, reati a sfondo pedopornografico e violenza sessuale. Rettamente avrebbe pertanto agito il magistrato di riferimento sia nell’irrogare la pena che nell’interromperla al momento in cui, cessate le esigenze cautelari, è maturato il tempo per il procedimento di condanna vero e proprio. Certo, inoppugnabile ed amministrato da un Giudice, non dalla folla urlante.
Passiamo ora al presunto Italiano, nella bufala già “agli atti” sulla nostra pagina “condannato a nove mesi di carcere per aver sfamato i suoi figli”. Tale immagine, presa di peso dal noto romanzo di Victor Hugo I Miserabili è quantomeno anacronistica. Non spetta allo scrivente chiedersi, ammesso che il presunto Italiano esista, se non ci fossero altri modi diversi per sfuggire da una situazione di estrema miseria: il furto, del resto, resta furto, con tutta la buona volontà possibile e gli auguri che nessuno patisca più per la miseria. Ma sempre il codice penale ci viene in soccorso:

Art. 163 Codice Penale
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare  che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. 
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. 
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135 rimanga sospesa per il termine di un anno.

Ammettendo quindi che l’Italiano avesse davvero subito una condanna inferiore a quanto dianzi indicato, un incensurato (quindi al primo “furto per fame”) scopriamo non andrebbe in galera per un solo giorno, ma sarebbe immediatamente scarcerato e la sua pena “congelata” fino al momento in cui, recidivo, compiesse altro reato dimostrando così la “non eccezionalità” del suo atto.
E, sicuramente, sfatando l’ennesimo mito della “giustizia che aiuta solo quelli che hanno gli avvocati costosi”, ogni avvocato, dal più giovane ed inesperto al più anziano e ricco di esperienza, quantomeno le basi della procedura dovrebbe conoscerle.
Tutte queste fondatissime ragioni portano a ritenere la macro in esame, e tutte quelle della medesima specie una bufala, della quale si sconsiglia la condivisione.

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