Ci segnalano un messaggio che sta girando in questi giorni su WhatsApp e Telegram, e che con l’avvicinarsi del caldo è destinato a crescere:
La polizia dice che se vedete un cane chiuso in una macchina in caso di forte calore, scattate una foto del cane e la macchina e poi rompete il finestrino della macchina. In questo modo, non sarete accusati di danni criminali e dà la prova alla polizia per trascinare i proprietari di cani davanti ai giudici.
Potreste copiare e incollare queste informazioni per impedire che questa crudeltà accada?
L’ estate sta arrivando!
Per favore, non condividete questo messaggio ma fate copia / incolla.
Cosa ci dice davvero la legge? Secondo l’art. 54 del codice penale, per il reato consumato e tentato in stato di necessità:
Dispositivo dell’art. 54 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO PRIMO – Dei reati in generale → Titolo III – Del reato (artt. 39-84) → Capo I – Del reato consumato e tentato
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri (1) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (2), pericolo da lui non volontariamente causato (3), né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (4).
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo (5).
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo (6) [55].
Note
(1) La norma individua tre elementi che caratterizzano la scriminante in esame: il pericolo attuale, la necessità di salvataggio e la proporzione fatto-pericolo. Per quanto attiene alla necessità di salvataggio, si richiede la concreta attualità di una situazione di pericolo caratterizzata dall’imperiosità e dalla cogenza, in cui non vi sia altra scelta che non sia quella di ledere il diritto del terzo. Non ha rilevanza l’origine di tale stato di necessità, basta che non sia volontariamente causato. Al riguardo si pone il problema dei rapporti tra stato di bisogno economico e stato di necessità […].
(2) La norma parla di pericolo attuale di danno grave alla persona, quale ulteriore elemento caratterizzante la scriminante in esame. Per quanto riguarda il pericolo, parimenti che per l legittima difesa, deve essere esistente al momento del fatto.
Relativamente al danno grave, invece, si ricordi che esso non va inteso in senso restrittivo, in quanto si riferisce sia alla lesione della vita e dell’integrità fisica, ma anche della libertà personale, sessuale, del pudore e dell’onore.
(3) Il pericolo viene definito “volontario”, dalla dottrina prevalente, quando causato dall’agente con dolo o con colpa.
(4) L’ultimo elemento proprio dello stato di necessità è la proporzione fatto-pericolo, la quale dovrà essere valutata sulla base del rapporto di valore intercorrente tra i beni confliggenti. La scriminante opererà dunque quando bene minacciato deve prevale o, almeno equivale a quello sacrificato
(5) La norma ricorda il limite di applicabilità della norma in esame, di cui non potrà fruire chi ha un dovere giuridico di esporsi al pericolo. Si pensi al comandante di una nave, il quale non potrà invocare lo stato di necessità qualora abbia ucciso un passeggero allo scopo di mettersi in salvo sull’ultima scialuppa.
(6) Tale comma disciplina il c.d. costringimento psichico. Lo stato di necessità si applica anche quando un soggetto tiene un certo comportamento antigiuridico, perchè minacciato (un esempio è il caso di un automobilista che provoca un investimento perché spinto a correre sotto la minaccia di una pistola). Il soggetto agente si torva dunque di fronte a dunque aut aut:agire o subire il male minacciato. La scriminante in esame, però, potrà applicarsi solo se la minaccia è grave, seria e non evitabile, tale da creare nell’agente un vero e proprio stato di necessità, di cui devono al contempo essere presenti gli elementi costitutivi. Del fatto sarà chiamato a rispondere colui che ha posto in essere le minacce.
Ratio Legis
Lo stato di necessità come scriminante si base sul principio del bilanciamento degli interessi, come nel caso della legittima difesa (art. 52 del c.p.), da cui si differenzia sotto diversi profili: il male minacciato (nella legittima difesa, può riguardare sia diritti personali che patrimoniali,mentre nello stato di necessità rilevano soltanto danni gravi alla persona), l’oggetto della reazione (nella legittima difesa si reagisce contro l’aggressore, nello stato di necessità contro un terzo incolpevole, che non ha dato causa al pericolo), l’involontarietà del pericolo (presente solo nello stato di necessità) e le conseguenze civili (in materia di risarcimento dei danni, mentre l’art. 2044 del c.c. stabilisce che non è responsabile chi cagiona un danno per legittima difesa, l’art. 2045 del c.c. prevede,in caso di stato di necessità, la corresponsione al danneggiato di un equo indennizzo determinato dal giudice con equo apprezzamento.
Quindi se si provocano danni ad una vettura per salvare un cane, si incorre nel rischio di una denuncia e di un risarcimento danni da parte del proprietario della macchina. L’Huffington Post ha pubblicato un articolo basato su un approfondimento dell’avvocato Aldo Benato:
Uno dei dubbi più frequenti tra gli amanti degli animali è se e come intervenire in caso di noti un cane chiuso in un’auto al sole.
Tanti invitano con leggerezza a rompere senza indugio il vetro dell’auto.
Il suggerimento, tuttavia, è sbagliato per diversi motivi:
1. spesso non si sa da quanto il cane sia chiuso in auto ed entro quanto tempo il proprietario torni;
2. rompere il finestrino di un’auto è un reato;
3. il cane potrebbe spaventarsi per la rottura del finestrino e scappare, lasciando perdere le proprie tracce o addirittura causando incidenti stradali
4. se l’animalista decidesse anche di portare via con sè l’animale, commetterebbe furto aggravato.Teniamo presente che, a differenza di quanto si legge in diversi siti internet, in caso di cane chiuso in auto sotto il sole non esiste un obbligo di intervento per salvarlo.
Cosa fare, allora, in questi casi?
1. Anzitutto FERMARSI ad ANALIZZARE la situazione: controllare se i finestrini sono almeno un po’ abbassati e se c’è una ciotola d’acqua; verificare se l’animale sia sofferente; in caso di situazione “tranquilla”, attendere comunque qualche minuto, per verificare se il proprietario arrivi o se la permanenza del cane sia destinata a protrarsi.
2. Nel caso in cui l’animale dia segni di sofferenza ma NON sia in PERICOLO DI VITA, anzitutto cercate il proprietario nei paraggi. Se non lo trovate, chiamate senza ritardo la Polizia Municipale o i Carabinieri. L’abbandono di un cane in auto sotto il sole è infatti un reato punibile in base all’art. 727 del Codice Penale, per cui sia la Polizia Municipale che i Carabinieri hanno un obbligo di intervento. Nel fare la segnalazione è importante evidenziare i DATI OGGETTIVI comprovanti la gravità della situazione (es: “il cane non si muove più” – “l’auto scotta e non c’è traccia del proprietario da oltre 10 minuti”). Evitate opinioni (es: secondo me sta male): spesso sono inutili o, peggio, controproducenti. Trovate qualche testimone che possa confermare la situazione e, se possibile, scattate qualche foto o fate un video, in modo che non vi contestino una segnalazione impropria.3. Se il cane è in EVIDENTE PERICOLO DI VITA, allora:
– PRIMA di ogni cosa fotografate i luoghi ed eventualmente fate un filmato; se ci sono testimoni, annotatevi nome e cognome e un recapito telefonico; ricordatevi che, una volta rotto il finestrino, sarà probabilmente impossibile documentare la gravità della situazione precedente;
– CHIAMATE i Carabinieri o la Polizia Municipale, o chiedete che qualcuno provveda;
– SCEGLIETE velocemente cosa fare:
A) o ASPETTATE le Autorità senza intervenire: ricordo che NON C’E’ un obbligo di intervento, per cui non sarete perseguibili per non essere intervenuti rompendo il vetro. Al limite potreste fare ombra all’auto, coprendola nel frattempo con giornali o bagnandola con acqua;
B) oppure INTERVENITE, a vostro rischio, ROMPENDO IL FINESTRINO e trascinando fuori il cane: rompere il finestrino di un’auto è un reato (danneggiamento), ma potrebbe/dovrebbe essere ritenuto lecito se determinato da uno stato di necessità (art. 54 c.p.). Il punto è che, in caso di denuncia, dovreste pagare un avvocato per difendervi, dovreste provare lo stato di necessità e, comunque, la decisione finale spetterebbe a un Giudice, che deciderà solo in base alle prove.
Oggi il fatto potrebbe anche essere non punibile per la nuova disciplina della “speciale tenuità del fatto”; anche in questo caso, tuttavia, spetterebbe al Giudice la decisione finale.IN CONCLUSIONE:
Valutiamo bene la situazione; pensiamoci, prima di intervenire.
Se il cane non è in gravi condizioni, chiamiamo le Autorità competenti e teniamo sotto controllo la situazione.
Se, invece, il cane rischia la vita, documentiamo la situazione con foto/riprese/testimoni e interveniamo presto e senza paura.
Forse dovremmo difenderci in un processo penale.
Forse potremmo anche essere condannati.
Ma almeno non avremo visto morirci sotto gli occhi un nostro amico a quattro zampe.
Quindi, nel caso di evidente e incontestabile pericolo di morte dell’animale, si può intervenire danneggiando l’auto, tenendo conto che forse si dovrà affrontare un processo e purtroppo non è detto che si venga assolti.
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