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BUFALA L’astensionismo referendario è un reato – bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti svariati appelli, basati su un ritaglio di giornale dell’ormai desueto 1985, nonché rilanciati da una parte dell’attivismo politico, secondo cui astenersi da un referendum o dichiarare la propria astensione sarebbe un reato.

Ciò è ovviamente una bufala, ma andiamo con ordine e rassicuriamo i nostri quattro lettori.

Il ritaglio esibito come prova dai fautori del “l’astensione è un reato” appartiene infatti al quotidiano La Stampa

Ma è la Stampa stessa a smentire che quanto detto allora possa avere la minima valenza oggi, relativamente agli inviti provenienti dal Premier o da chiunque altro:

Cosa stabilisce la legge

Se Renzi fosse un privato cittadino, potrebbe propagandare quello che crede, astensione compresa. Il suo comportamento sarebbe forse censurabile, in quanto la nostra Costituzione (articolo 48) stabilisce che votare è un «dovere civico». Ma si tratterebbe di una censura morale, non penale, perché la legge non prevede questo genere di reato.

Il caso di Renzi

Sennonché Matteo non è un cittadino qualunque. Ricopre la carica di presidente del Consiglio, dunque veste di panni del pubblico ufficiale. E il Testo unico sulle elezioni all’articolo 98, ripreso dalla legge che regola i referendum, vieta ai pubblici ufficiali di interferire con le operazioni di voto. È punito con una pena detentiva da 3 mesi a 6 anni qualunque pubblico potere «si adoperi per indurre gli elettori all’astensione».

Questione di misura

«Adoperarsi», nella lingua italiana, significa sbattersi, prodigarsi, darsi da fare. Renzi può ragionevolmente sostenere che non è questo il caso suo perché lui si sta limitando a esprimere un punto di vista, un pensiero, e questo sacrosanto diritto nessuno glielo potrà negare fintanto che esisterà in Italia la libertà di espressione. Argomento ineccepibile. Sempre che non esageri, si capisce.

I precedenti di Silvio e di Bettino

Se invece facesse una campagna vera e propria per l’astensione, Renzi rischierebbe. Un magistrato potrebbe far leva sul già citato articolo 98 e contestargli di essersi «adoperato», appunto. Ma non sarebbe facile condannarlo nemmeno in quel caso. Del resto non venne aperto alcun fascicolo neppure su Craxi quando, nel ’91, invitò gli elettori ad andarsene al mare. Né venne incriminato Berlusconi quattro anni fa, quando tentò di mettersi di traverso al referendum sull’acqua. In compenso accadde che gli elettori non diedero retta a Bettino prima, a Silvio poi. Andarono in massa a votare, e l’asticella del quorum venne in entrambi i casi superata. Più che dai giudici, insomma, Renzi deve guardarsi dagli italiani. Che non amano farsi dire cosa debbono fare.

L’articolo d’antan fa infatti riferimento a procedimenti aperti verso l’allora premier Bettino Craxi… procedimenti mai giunti ad alcun fine e basati su un previgente assetto normativo.

Possiamo ricordare infatti come ogni sanzione per il non-votante sia stata espressamente abrogata nel 1993, creando la seguente situazione:

Il dovere giuridico di votare veniva così sanzionato nell’art. 115 del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera: per chi si asteneva era prevista la menzione “non ha votato” nel certificato di buona condotta.
La norma è stata abrogata nel 1993. Secondo alcuni così il voto da dovere sarebbe diventato una piena libertà. Si tratta però di una semplificazione. Non solo è vero che senza una formale modifica dell’art. 48 Cost. niente autorizza a ritenere abolita, insieme alla sanzione, pure la doverosità del diritto di voto. Piuttosto, con quella modifica si è superato un equivoco ricorrente: ritenere doveroso perché sanzionato solo il voto nelle elezioni e non nei referendum.Votare nelle elezioni e nei referendum, invece, era e resta un dovere costituzionale (Giorgio Lombardi). Solo che si tratta di un dovere privo di qualsiasi sanzione (come una lex minus quam perfecta ). Astenersi dal voto è quindi un comportamento lecito.
Ma non per questo costituisce esercizio di un diritto costituzionale (come hanno ritenuto alcuni, tra cui Barile-Cheli-Grassi nel manuale di Diritto pubblico).
Si tratta di un fatto pienamente lecito certo, ma giuridicamente irrilevante ai fini dell’esercizio del diritto di voto. Concettualmente, infatti, nell’atto del votare non rientra affatto il comportamento di chi si astiene dal voto. Vota infatti solo chi si reca alle urne, e qui le possibilità sono solo tre: votare SI, votare NO, astenersi nel voto (consegnando scheda bianca).

Chi non si reca alle urne non vota, né tantomeno vuole esprimere una volontà contraria (o addirittura un “NO rafforzato): il non voto è solo un voto inesistente.

Solo in passato, prima del 1993 (anno in cui il citato articolo 115 del Testo Unico fosse abrogato) l’astensionismo era  sanzionato. Ed era una sanzione così tenue da essere, letteralmente, poco più di uno schiaffetto simbolico sulla mano:  veniva affisso  nell’albo comunale, per un solo mese, l’elenco di coloro che non avevano votato  e  per un periodo di cinque anni la menzione ‘non ha votato’ veniva iscritta nei certificati di buona condotta . E basta. Una sgradevole gogna certo, ma nulla di più.

Oggi il cittadino astensionista non rischia assolutamente niente,  neppure che la sua scelta sia pubblicizzata in tale maniera.

Se non, secondo l’interpretazione citata, di rifiutare l’esercizio di una possibilità che gli è stata offerta per tutta una serie di ragioni che lui ritiene necessarie e su cui noi non sindachiamo.

Per essere chiari, tutti i cittadini hanno diritto alla libertà di espressione e parola: ma nessuno potrebbe impedire ad esempio allo scrivente di chiudere questa piccola rubrica e dedicarsi alla vita da romito (probabilmente, anzi, il lettore di avviso contrario ed incline alle critiche potrebbe trarne occasione di festeggiamento e giubilo).

E questo quanto attiene il privato cittadino che decida di disertare le urne.

Per quanto attiene la presunta incostituzionalità, se non condotta criminosa di Premier e Presidente della Repubblica per la loro difesa dell’astensione come facoltà di non usufruire di un diritto?

Anche tale accusa possiamo comodamente ritenerla quantomeno infondata.

Ricordato come già in passato, anche in presenza di un vero regime sanzionatorio, periodicamente capi di stato e personaggi politici venivano sottoposti alla medesima accusa senza che ve ne fosse seguito, possiamo riportarci in questo caso alla corretta disamina di A. Mollica per Giornalettismo.

L’articolo 98 della Legge Elettorale riporta infatti

Il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Come menzionato dalla Stampa, si parla di una precisa condotta e di un preciso soggetto attivo.

Il soggetto attivo è il pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.

La condotta è adoperarsi a costringere gli elettori, a vincolare i suffragli degli elettori o indurli all’astensione.

Quindi si parla del pubblico ufficiale durante le sue funzioni: quindi potremmo pensare al sindaco che con campagna elettorale aggressiva dichiari che vi saranno biasimevoli conseguenze in caso lui fosse rieletto per chi ha eletto parte contraria in caso lo venisse in qualche modo a sapere, oppure allo scrutatore che inviti i votanti di una determinata fazione ad astenersi anziché depositare il suo voto.

Non al pubblico ufficiale che si limiti a rilasciare dichiarazioni su richiesta, quale un privato cittadino, “capo politico” o esperto interpellato.

Esattamente come nei casi citati in passato.

Vogliamo quindi rassicurare i nostri lettori: chiunque vi ventila conseguenze penali per una vostra eventuale scelta astensionista sta errando, e niente vi accadrà per non aver votato. A parte, naturalmente, aver rinunciato spontaneamente a qualcosa che era nel vostro diritto fare.

Per questo possiamo tranquillizzarvi:

1. Decidere di astenersi e non votare ad una consultazione referendaria  non è un reato

2.  Dichiarare di non voler votare, o suggerire ad altri di astenersi dal farlo   non è mai un reato, se non siete  parte dei soggetti di cui al citato articolo 98 della Legge Elettorale

3. Dichiarare di non voler votare, o suggerire ad altri di astenersi dal farlo   non è un reato, se non viene commesso  dei soggetti di cui al citato articolo 98 della Legge Elettorale nelle modalità espressamente indicate dallo stesso articolo

Questo è quanto: qualunque scelta facciate però, sia nel segreto dell’urna che a casa, vi preghiamo solo di pensarci con molta attenzione e non essere affrettati. Non è mai solo un segno su una scheda, o la sua assenza.

È sempre qualcosa di più.

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