Ci segnalano i nostri contatti una notizia relativa allo spinoso ed importante problema delle pensioni, dall’evocativo titolo: Inps: in pensione a 57 anni, ora possono sia uomini che donne.
Come dimostra il prosieguo dell’articolo, il titolo è un caso di clickbait: un titolo che “pompa” un pezzo altrimenti neutro dando l’illusione di una conclusione “degna di essere cliccata”.
Infatti il testo recita:
C’è ormai la piena convergenza da parte del governo, delle parti sociali e del presidente dell’Inps, Tito Boeri: la riforma delle pensioni si farà , e con essa anche il superamento della rigida disciplina Monti-Fornero sul prepensionamento. Secondo Boeri, alcune delle ipotesi alle quali starebbe lavorando il governo sarebbero prive di copertura economica. Fra queste, la pensione light a 62 anni. Tale soluzione consentirebbe la pensione anticipata con almeno 35 anni di contributi e un’età tra i 62 e i 70 anni, con una penalizzazione economica correlata ad ogni anno di anticipo: 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo, fino a un massimo dell’8%.
Il presidente dell’Inps, inoltre, è favorevole ad offrire un aiutocontro la povertà ai disoccupati tra i 55 e i 65 anni che non hanno ancora i requisiti per andare in pensione. Ma, chiaramente, bisognerà prima trovare la copertura economica.
L’articolo quindi mischia indiscrezioni, proposte ancora neppure arrivate alla discussione parlamentare, e cifre prese da scampoli di informazione.
I 57 anni citati nel testo come termine per la pensione evidentemente sono presi dal regime speciale per le lavoratrici reperibile sul sito ufficiale dell’INPS, che recita:
In via sperimentale le lavoratrici, a partire dall’1.1.2008 e fino al 31.12.2015, possono accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età, se lavoratrici dipendenti, ovvero 58 anni di età, se lavoratrici autonome,a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo: l’importo della pensione sarà determinato interamente con il sistema di calcolo contributivo (L. 243/2004, art. 1, c. 9).
Possono beneficiare della norma le lavoratrici in possesso di un’anzianità contributiva:
- pari o superiore a 18 anni al 31.12.1995, che non abbiano maturato entro il 31.12.2007 i requisiti contributivi e anagrafici previsti per la pensione di anzianità ai sensi della disciplina vigente al 31.12.2007;
- inferiore a 18 anni al 31.12.1995, che non abbiano esercitato il diritto di opzione per ottenere la pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo (Circ. 105 del 19.9.2005).
Le lavoratrici, per poter beneficiare del minor requisito anagrafico per il diritto alla pensione di anzianità, devono esercitare l’opzione per il sistema di calcolo contributivo contestualmente alla domanda di pensione di anzianità (Circ. 105 del 19.9.2005).
Quindi nessuna validità erga omnes, e nessuna riforma per erogare pensioni a 57 anni. Al più, molte “voci di corridoio” su aiuti alle varie declinazioni di “esodati”, lavoratori troppo vecchi per rientrare nel mondo del lavoro e da questo usciti nell’illusione di poter finalmente godere del pensionamento, salvo poi venire travolti dalle attuali riforme.
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