“Cari cittadini, usate un telefonino? Usate Internet a casa? Qualche volta guardate la pay per view? Il governo Renzi vi ha fatto un bel regalo con il decreto competitività. Ci sono delle novità che vi riguardano molto da vicino. Mentre prima per cambiare operatore telefonico si spendevano solo le spese vive, tecniche, di disattivazione del servizio, oggi per colpa di Renzi andremo invece a pagare oltre 100 euro. Ci sarà una penale se il cliente vorrà cambiare operatore telefonico. Oggi si paga zero, domani si pagherà 100. Questo non vale solo per i telefoni, ma anche per Internet e pay-tv. Una norma di buon senso, che naturalmente andava a favore dei cittadini, in questo decreto del governo Renzi viene ribaltata, e quindi oggi sarà più difficile, si pagherà di più per passare da un operatore all’altro e gli svantaggi saranno per i cittadini. Ancora una volta vengono protetti i grandi operatori telefonici. Cancelleremo questa norma!”
È una BUFALA con una nota il ministero chiarisce che il DDL concorrenza non reintroduce le penali, ma regolamenta quelle relative alle promozioni:
Il disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv. E’ quanto precisa una nota ministeriale a proposito di errate interpretazioni riprese oggi da alcuni giornali.
La norma inserita nel disegno di legge non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite).
Esistono già delle penali e sono quelle relative ai servizi specifici come l’acquisto di uno smartphone con un piano telefonico allegato. Sono queste le penali che il ddl cita, e non riguardano il cambio operatore telefonico.
lnoltre il testo originale (PDF: Disegno di Legge Concorrenza, articolo 16), introduce ulteriori vantaggi per l’utente:
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, ultimo periodo e, comunque, l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
Al seguente articolo troverete tutto nel dettaglio: “BUFALA e PRECISAZIONI Cambio operatore telefonico, tornano le penali“.
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