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BUFALA e ALLARMISMO Maltrattare un animale, si può. Dal 2 aprile sarà in vigore la scellerata legge voluta da Renzi – Bufale.net


Ci siamo già occupati in passato del decreto depenalizzazioni, con un brano che si è rivelato quasi profetico nell’evidenziare il rischio di interpretazioni destituite del necessario corollario giuridico, e destinate a valutazioni dettate dall’indignazione popolare, se non dal desiderio di likes. Strumenti inidonei ad una seria indagine giuridica.
Anzi, siamo tornati sull’argomento anche più volte, entrando anche nel dettaglio sull’elenco dei presunti reati depenalizzati ed evidenziando come nel corteggio di bufale ed interpretazioni allarmistiche “in generale” sono col tempo insorte bufale “settoriali”, ad esempio legate agli atti persecutori (c.d. stalking) ed ai maltrattamenti su animali.
Nonostante questi interventi ci abbiano, e quindi vi abbiano accompagnato per tutto il periodo invernale, la primavera ci porta nuove interpretazioni delle medesime (infondate) premesse, come il brano che ci viene sottoposto dal sito Lancionews.it.
In realtà non abbiamo molto da aggiungere a quanto espresso dal brano precedente sui “maltrattamenti sugli animali”, tipologia di reato che, al contrario di quanto viene evidenziato con le seguenti vibranti parole, è e resta sanzionata:

Adesso di fatto,l’azione di maltrattare un animale in se, non sarà più reato,eventualmente rimarrebbe in piedi come reato se il giudice ritenesse che l’autore abbia agito per motivi abietti,futili o con crudeltà,in tutti gli altri casi(necessità,economici,ignoranza ect ect)si archivia. Il governo Renzi ha fatto un bel regalo agli italiani,ha emanato una legge criminogena che offende e umilia tutti i cittadini e che mostra assoluto disprezzo verso i diritti degli animali e dell’ambiente.E da segnalare il quasi assoluto silenzio dei media e la mancanza di una seria opposizione parlamentare ma anche extra parlamentare. Leonardo Sciascia disse: Italia, altro che culla del diritto. Ne è la bara!

Ricordiamo infatti che i principi di tenuità del fatto e non abitualità devono necessariamente essere debitamente valutati entrambi, e lungi dall’essere arbitrari sono ben codificati.Per spiegare tale concetto, ricorriamo all’elenco dei reati astrattamente scriminati:

  • Divieto di combattimento tra animali – art.544 quinquies (massimo 3 anni di pena)
  • Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – art.636 c.p.(massimo 2 anni di pena)
  • Maltrattamento di animali – art.544 ter (massimo 1 anno di pena)
  • Uccisione di animali – art.544 bis (massimo 18 mesi di pena)
  • Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art.638 c.p. (massimo 4 anni di pena)

Nessun magistrato sano di mente considererebbe “tenui e non abituali” i combattimenti tra animali, invece ripetuti ed organizzati.
Per quanto attiene l’introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, è lapalissiano che, per esempio, non si potrà pretendere la stessa severità verso il ragazzo che, giocando a “rincorri il bastoncino” col proprio cane, trascuri di verificare se l’itinerario di rincorse del suo cane attinga il fondo del vicino (caso che, essendo ovviamente non abituale e tenue, sarebbe scriminato), rispetto a chi abbandona un animale nel fondo altrui, cosa sicuramente non tenue.
Tampoco il maltrattamento di animali potrà essere considerato tenue, e né non abituale, dato che le condotte di maltrattamento vero e proprio hanno il brutto vizio di prolungarsi nel tempo.
Altrettanto evidente è la gravità dell’uccisione di animali ex art. 544 cp, o del loro danneggiamento, nei fatti l’equivalente delle lesioni su essere umano e destinate a seguirne il destino interpretativo.
È la stessa norma a suggerirci che:

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali

Ogni immotivato maltrattamento resta sanzionato, ogni sofferenza inflitta all’animale qualora non vi sia costrizione o necessità resta comunque sanzionata.
Ad esempio, non sarà sanzionato il consumo alimentare della carne di animali da macello o commestibili, come è logico che sia.
Ma resta, ad esempio, sanzionata l’uccisione immotivata, per motivi abietti (vendetta verso il padrone dell’animale, ricatto), futili (ad esempio il mero scoppio di rabbia) o per crudeltà (per esempio il proprietario che, anziché allontanare un animale molesto ma non oggettivamente pericoloso dal suo fondo, si accanisca su di lui)
Nel coacervo di “eccetera” inseriti nell’esposizione infatti si mescolano casi possibili ancorché improbabili a casi del tutto impossibili.
Caso di necessità? Cosa si intenderebbe? Ad esempio un soggetto costretto ad uccidere un animale per salvare la propria stessa vita, o sotto minaccia?
Vi stupirà forse sapere che qualsiasi reato, qualora il soggetto agente sia stato costretto con la forza senza alcuna possibilità di evitarlo alla commissione, già ora non può essere sanzionato, in quanto manca l’elemento volontaristico.
Pensiamo all’uomo aggredito da una belva feroce, oppure all’ostaggio che, vedendo una persona ferita gravemente sul ciglio della strada, non può fermarsi a soccorrerla perché il suo rapitore gli punta una pistola alla testa ordinandogli di proseguire. Né il primo caso, né il secondo sono certamente punibili, e di certo non per effetto del c.d. decreto depenalizzazioni.
Motivi economici? Del tutto inesistenti. La norma è chiara: valgono solo tenuità ed abitualità. E basta.
Ignoranza? L’articolo 5 del Codice Penale, certamente non abrogato, è ben chiaro nello stabilire che

Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.

Contano dunque i criteri dell’abitualità e della mancata tenuità.
L’abitualità è lapalissiana in molte forme di maltrattamento, e per la tenuità possiamo riportarci al testo precedente pubblicato su questo portale e ricordarvi che

È una forma di improcedibilità dell’azione penale nel caso che il fatto commesso sia scarsamente offensivo, che il danno o il pericolo recato sia lieve e che la condotta tenuta sia del tutto occasionale. Da qui capite che certi reati non possono usufruire di questa Legge delega.

L’invocata discrezionalità del giudice adito è inesistente, le esimenti del tutto infondate.
Possiamo pacificamente restare del nostro precedente indirizzo: non vi è alcuna “depenalizzazione” dei reati contro il sentimento verso gli animali.

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