Molte condivisioni per questa notizia, che fa ovviamente leva sul nostro amore per i nostri animali domestici e non solo. Tuttavia la notizia è una bufala per diversi motivi. Innanzitutto le pagine che la diffondono in misura maggiore sono Il Fato Quotidiano e il Fatto QuotiDaino, notoriamente conosciute non solo per storpiare la ben nota testata giornalistica cartacea e online del Fatto Quotidiano, ma per divulgare praticamente solo falsità e bufale più o meno fantasiose. Spesso però è facile cadere nell’errore quando la notizia trattata può essere vera in apparenza e senza una piccola indagine chiarificatrice.
Cominciamo col dire con sicurezza che non esiste nessun deputato o senatore che si chiami Michele Roboso. Infatti nell’articolo non si nomina nemmeno il partito politico di appartenenza. Quindi non vi è nessun provvedimento legislativo in atto. In altre pagine si apprende che la fantomatica legge contro il maltrattamento degli animali è in vigore dal 1 luglio 2016 o il 1 ottobre del medesimo anno. Curiosamente cambia solo il mese in cui entrerebbe in vigore.
La cosa certa e reale è che in Italia esiste già ovviamente una legge al riguardo sul maltrattamenti agli animali, ha visto la sua origine nel 2004 ed è stata poi aggiornata nel 2010.
La legge 189-2004 infatti in modo accurato non solo si interessa del maltrattamento degli animali ( art 544-ter ) ma riguarda anche altri aspetti correlati. Vi riportiamo di seguito gli articoli fondamentali della legge.
Art. 544-bis.(Uccisione di animali).Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.Art. 544-ter.(Maltrattamento di animali).Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero lisottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.Art. 544-quater.(Spettacoli o manifestazioni vietati).Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazioneall’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la mortedell’animale.Art. 544-quinquies.(Divieto di combattimenti tra animali).Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla metà:1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni
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