Avete già il testo completo della nostra guida utile, ed ora prendete, per raffronto, anche una copia completa ed annotata del testo di riforma, offerto da Altalex.
Non ammetteremo lettori che non si siano personalmente peritati di esaminare le fonti tra di loro.
Avete tutto? È evidente che questa macro fa confusione tra due diverse disposizioni, e la seconda disposizione viene anche interpretata in modo erroneo.
L’articolo 57 riformato introdurrebbe, se accolto, una norma precisa ed inderogabile per la nomina
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».
Quindi è lapalissiano che ogni regione, senza distinzione alcuna, avrà un numero minimo di due senatori, mentre le province autonome di Trento e Bolzano in ogni caso due.
La confusione deriva da una falsa applicazione dell’art. 39, comma 13, rubricato Disposizioni Transitorie
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
Ciò che non si applica sono le modifiche al Capo IV, ovvero quelle che, come vedrete, riguardano le attribuzioni, ovvero l’equilibrio di competenze tra Stato e Regioni, l’attuale Titolo V della Costituzione.
Sostanzialmente, finché non interverranno intese successive, mentre i rapporti di poteri concorrenti tra Stato e Regioni a statuto ordinario saranno regolati come indicato nella nuova norma di riferimento (e come troverete nella nostra guida, se preferite usare la nostra sinossi e non il testo completo che, comunque, vi raccomandiamo di aprire a raffronto), i poteri delle Regioni a Statuto Speciale rimarranno inalterati fino a che non si decideranno nuove intese: naturalmente di concerto con le Regioni stesse che, evidentemente conserveranno la loro forte autonomia, datosi che mentre la riforma attribuisce allo Stato maggiori competenze in modo automatico, per le Regioni a Statuto Speciali tali attribuzioni dovranno passare da una apposita intesa.
Questa bufala è arrivata, complice RepubblicaTV, all’orecchio del Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che risponde:
La presidente del Friuli Venezia Giulia e vicesegrataria del Pd ospite nel videoforum condotto da Massimo Giannini e Laura Pertici illustra gli effetti della riforma sulle regioni a statuto speciale. “Useremo lo strumento dell’intesa per ammodernare le nostre specialità”. E sui consiglieri regionali delle regioni a statuto speciale sottolinea “Non c’è alcuna incompatibilità tra le cariche di rappresentante regionale e senatore. Anche le regioni a statuto speciale eleggeranno i loro senatori”
Anche qui vi offriamo un link all’intervista completa.
EDIT: Resterebbe il problema dell’incompatibilità attuale tra l’incompatibilità tra consigliere regionale e membro delle Camere.
Delle camere così come sono adesso, ci ricorda Giovanni Maria Flick, costituzionalista e giurista, per Huffington Post.
“Il principio generale della successione nel tempo delle leggi fa sì che la norma successiva modifichi quella precedente”, dice il giurista Giovanni Maria Flick che voterà No al referendum. “Quindi la riforma, che non distingue sull’eleggibilità dei consiglieri nelle regioni a statuto speciale e in quelle a statuto ordinario, supera lo statuto delle prime e implicitamente lo abroga per la parte che riguarda l’incompatibilità”.
È evidente la confusione tra sistema elettorale e sistema di competenze Stato-Regione: ed è evidente la necessità provata da chi ci ha segnalato questa immagine macro di analizzare entrambe, verificando.
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