BUFALA Camper rubato in mano ai nomadi – bufale.net
Ha recentemente ripreso a girare, spacciata come novità (ma anche questo, vedremo, è bufala nella bufala) la seguente immagine macro:
La notizia è una bufala, o meglio prende un fatto in parte vero per costruire un castello basato sulla mancanza di conoscenza dei meccanismi del diritto e svariate accuse frontali verso etnie e partiti politici percepiti con evidente ostilità da chi ha redatto la macro.
La notizia fonte della bufala, del 2013, appare qui:
Il 20 novembre scorso, è stato rubato il camper del dipendente comunale e allenatore di calcio Giorgio Capitanelli, il quale pur di ritrovarlo ha tentato anche la strada di internet inserendo tutti i dati utili alla sua identificazione. E domenica scorsa gli è arrivata una puntuale segnalazione da parte di un cittadino di Bologna. Il camper era stato individuato all’interno di un campo nomadi ai margini della A14 nei pressi di Bologna. “Mi sono messo subito in macchina – rivela Capitanelli – raggiungendo il luogo segnalato in un battibaleno. Da uno svincolo dell’autostrada ho notato – come mi era stato segnalato – il campo nomadi e non ci ho messo molto ad individuare il mio camper. Ho chiamato la polizia del luogo che dopo un po’ è arrivata sul posto verificando che quel camper era proprio il mio. Svolti gli accertamenti e le procedure del caso mi aspettavo mi fosse restituito, invece non è andata così: il camper è stato posto sotto sequestro giudiziario e lasciato nella disponibilità dei ricettatori, perché – mi è stato detto – si trattava di una famiglia di nomadi senza casa.
In realtà la spiegazione fornita merita ulteriore approfondimento. In realtà in quella fase non vi era ancora stato, evidentemente un giudizio, ma si rientrava nei casi di sequestro preventivo, di cui:
Art. 253 cpp:
1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato [103, 354] il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti [187].
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo [c.p. 240].
3. Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria [57] delegato con lo stesso decreto (1).
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente [368].Art. 354 cpp:
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato [253 1] siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero (1).
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità (2). Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [att. 113].
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [245] (3).
Ipotizziamo, a mero fine esplicativo, che un oggetto asseritamente rubato venga reperito nel domicilio di uno qualsiasi di voi lettori. Ad esempio, abbiate acquistato qualcosa presso i vari mercatini dell’usato che si affollano verso le città.
Di questo “qualcosa” viene denunciato il furto.
Prima che le indagini comincino è impossibile capire qualsiasi cosa relativa alle responsabilità: il bene in vostro possesso potrebbe non essere quello rubato, il furto potrebbe non essere avvenuto, oppure il furto denunciato potrebbe essere andato nei modi descritti dal denunciante-querelante ma una serie di eventi potrebbero aver agito da scriminante nei vostri confronti (potreste aver comprato quel bene da un mercato dell’usato dopo una lunga catena di ricettazioni atta a “pulire” ai vostri occhi il bene da ogni sospetto).
La presenza di un bene altrui nelle vostre mani non solo giustifica, ma rende doveroso iniziare le indagini e pervenire celermente a giudizio per accertare le responsabilità del caso, al termine delle quali saranno trovati gli effettivi colpevoli ed innocenti.
Ma, nel frattempo, il bene resta in un limbo, simile alla situazione della parabola del Re Salomone chiamato a distinguere il vero genitore del bambino portatogli. Non potendosi decidere su due piedi, ma dopo le indagini di rito, la contezza delle accuse poste, si “congela” il bene dichiarandolo sottoposto a custodia. Il bene può poi restare in capo al detentore attuale, ma con l’obbligo legale e vincolante di lasciarlo immobile lì dove è, senza alcuna alterazione o immutazione, oppure, ove ritenuto necessario, provvedere alla nomina di un custode terzo.
Cosa che è stata fatta in questo caso. Infatti, su mera richiesta in termini di legge:
Di fronte al provvedimento di affidamento in custodia ai nomadi, la stessa Polizia di Stato ha chiesto alla magistratura, e poi ottenuto, l’affidamento del veicolo a un soggetto terzo. Proprio stamani, hanno eseguito il trasferimento, trasportando l’autocaravan a un centro di soccorso stradale. Il Commissariato Bolognina Ponte Vecchio, nell’attesa di eseguire l’ordine di trasferimento, in questi giorni faceva vigilare l’autocaravan.
Gli avvocati Marcello Viganò e Assunta Brunetti proseguiranno nell’espletare tutti gli atti necessari affinché l’autocaravan sia riconsegnata alla famiglia Capitanelli e i delinquenti assicurati alla giustizia. Al nostro appello ha risposto anche l’Avv. Fabio Pancaldi, noto penalista in Bologna, ovviamente anche lui camperista, rimasto sconcertato da una simile disavventura, che si è subito reso disponibile alla collaborazione in loco.
Bruno
La cosa, come vista nell’esempio, ha un suo senso: nel caso di specie, riscontri fotografici e documentali provavano oltre ogni ragionevole dubbio l’effettiva proprietà del bene in capo al denunciante-querelante, ma, ancora, nulla era stato detto riguardo a come il bene sia pervenuto in quel campo nomadi (ad esempio, sull’esistenza di terzi coinvolti su cui rivolgere le indagini).
Quindi, ripetiamo, prima che la Procura decida alcunché deve indagare. Prima di indagare, in un momento quindi ancora precedente, deve “congelare” la situazione così come è.
La notizia originale si basa sulla descrizione su quel “momento di ibernazione della situazione”: la macro assolutizza quel momento omettendo dal ragionamento la sua natura di fase temporanea e, come si è visto, destinata ad evolvere nel tempo fino a sentenza.
Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o
con una donazione PAYPAL.