BUFALA ALLARMISMO Referendum Costituzionale: il rischio di brogli all’estero diventa certezza – bufale.net
Ci segnalano i nostri contatti una pletora di link e video di contenuto identico. Si fomenta sostanzialmente un immotivato allarmismo indicando che, siccome le schede elettorali spedite alle circoscrizioni estere non sono (ovviamente, come vedremo) vidimate.
Il che, secondo gli esimi condivisori, porterebbe ad ogni sorta di illazione e infondate teorie del complotto per cui l’unico voto valido diventerebbe quello aderente alla volontà di chi redige l’articolo.
In realtà questo fenomeno si verifica puntualmente ad ogni elezione, e sarebbe evitabile studiando in modo approfondito la norma che disciplina il voto degli Italiani all’estero e le sue modalità.
Il riferimento normativo è l’Art.14 della legge 459/2001, che qui riportiamo
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 5, dei cittadini aventi diritto all’espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un’unica ripartizione elettorale estera;
c) procede successivamente all’apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l’espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell’elenco di cui al comma 2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l’espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell’apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;Il processo di vidimazione della scheda elettorale
d) completata l’apertura delle buste esterne e l’inserimento nell’urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l’espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall’urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l’espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell’apposito spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.
Il sistema è pertanto costruito per evitare il più possibile ogni intoppo: un ipotetico seguace del complotto dovrebbe riuscire miracolosamente ad intercettare e manomettere un piego composto da due buste, evitando di lasciare un piego evidentemente manomesso (che il presidente di seggio dovrebbe annullare) o dovendo imbarcarsi, a scatola chiusa, nella sostituzione a campione di un plico composto da due buste, di cui una col tagliando nominativo (in busta a parte per l’anonimato) oppure lanciarsi in ardite sostituzioni a campione, ulteriormente ostacolate dalla lista di cui alla normativa.
E questa sarebbe la parte facile, apera dato che l’unico punto effettivamente migliorabile della procedura, come ricorda Wired, sarebbe passare dalla Posta Ordinaria alla Raccomandata se non a mezzi più sicuri (trasporti speciali blindati, ad esempio)
È proprio l’inclusione nella busta che poi conterrà la busta sigillata con la scheda elettorale del tagliando elettorale che garantisce la provenienza del voto senza annullarne i caratteri di segretezza (garantiti dal fatto che la scheda è contenuta in una busta bianca sigillata), cosa impossibile con la ben più rischiosa spedizione di schede già vidimate.
Proprio il meccanismo di cui link, video e simili si lamentano è infatti garanzia del meccanismo.
Ma ammettiamo che il complotto si verifichi non durante il trasporto ma all’arrivo, e che quindi, come ex pluris paventato, siano gli stessi scrutatori oggetto delle invettive del Popolo della Rete.
Sostanzialmente chi invita gli italiani all’estero a disertare le elezioni inventandosi che le schede non vidimate sono annullabili e/o oggetto di broglio sta platealmente accusando gli addetti allo spoglio di Castelnuovo del Porto di brogli, con uno sfoggio di “presunta preveggenza” da far impallidire i precognitivi di Minority Report, o, forse anche peggio, di essere così incapaci ed a digiuno delle più basilari conoscenze e competenze richieste dal loro incarico da annullare schede perfettamente valide perché un link su Internet glielo suggerisce.
La legge ha voluto sostanzialmente assegnare la potestà di vidimare le schede, che va ben oltre l’apposizione di un timbro ma rende gli scrutatori garanti della regolarità delle stesse sino a querela di falso, a individui posti dinanzi alla massa di voti già formata, e non a soggetti chiamati, sostanzialmente, ad asseverare un voto inesistente “sulla fiducia” e con largo anticipo.
E le accuse, come voi ben saprete, si lanciano con qualcosa di più in mano di una mera formula dubitativa.
Se infatti il meccanismo fosse come descritto dai fautori della teoria del complotto allora sì che si potrebbe parlare di un verosimile rischio.
Se le schede partissero dall’Italia vidimate, ciò significherebbe avere in ogni momento delle schede pre-asseverate pronte all’uso, con moltiplicazione dei possibili spiragli di irregolarità fino alla completa incertezza del diritto, ad esempio consentendo con maggiore facilità ad un maleintenzionato di intercettare schede spedite già vidimate e precompilarle, se non compilarle e rispedirle all’insaputa del legittimo votante.
Se si moltiplicassero i seggi elettorali, di fatto si moltiplicherebbero costi, problemi e disagi senza apportare alcun beneficio visibile.
Concludiamo così col parere riportato da Termometro Politico:
Nonostante la totalità delle schede non risultino vidimate, non c’è da preoccuparsi (almeno sotto il punto di vista della validità del voto).
E, insieme al citato Wired:
possiamo catalogare la storia del broglio delle schede non vidimate come una bufala. Una storia falsa, o quanto meno spiegata in modo impreciso, da siti come CityRumors, L’eco dell’alto Molise e News Info, forti del sostegno di almeno un paio di video (qui e qui) usciti nei giorni scorsi su YouTube.
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