Bibbiano: questa è la sporca legge del PD per togliere i bambini alle loro famiglie
Bibbiano: questa è la sporca legge del PD per togliere i bambini è la prova che non solo riteniamo si parli abbastanza di Bibbiano, ma se ne parli male.
Ogni volta che si cerca di forzare il dibattito su Bibbiano a colpi di meme, calunnie e diffamazioni (e poi il diffamatore seriale se la prende quando gli viene presentato il conto…), succede che un pezzo di credibilità su una turpe e triste vicenda se ne va via.
Succede che una vicenda delicata e complessa è come un organismo vivente, che può sopravvivere nella sua forma naturale solo in un determinato habitat. Estraendo il dibattito su Bibbiano dall’alveo giudiziario per trasformarlo in affare della Rete, questo diventerà un meme.
Risibile e grottesco come le battute sui Marò, una via di mezzo tra un meme ed il grido di “Vichi”, lo stralunato personaggio interpretato dalla Guzzanti incapace di rispondere a qualsiasi domanda, anzi incapace di interagire col prossimo senza urlare con voce stentorea e gli occhi sbarrati un
Elefoibbbbbbe?!?!?!?!?!?
Complimenti cattivisti da tastiera in servizio permanente, siete riusciti a trasformare Bibbiano nel elefoibbe e nel imarò dell’estate. Dimostrando che non solo dei bambini vittime del caso a voi non è importato niente, ma grazie al vostro continuo urlare falsità e calunnie a nessuno sano di mente verrà mai più in mente avere un dibattito serio su Bibbiano senza accostarlo ai memini ed ai tormentoni estivi.
Adesso possiamo passare all’ennesima bufala che ci è stata passata dai nostri contatti. Un vero e proprio autogol, vedremo.
La bufala
La bufala è la screen di una proposta di legge, con l’aggiunta di una didascalia del tutto mistificatoria
Bibbiano ecco perché è facile RUBARE i bambini alle famiglie di origine.
Grazie all’ennesima, sporca, demoniaca modifica di legge PD del 2017, un’assistente sociale può portarvi via i vostri figli senza bisogno di un giudice.documenti.camera.it/leg17/dossier/… modifica della legge 403cc del 2017 su proposta parlamentare governo PD
Francamente, non sappiamo neppure dove iniziare a correggere questa (speriamo non voluta) salva di errori e mistificazioni, dato che di vero in questa condivisione c’è solo la foto. Forse.
Parliamo infatti della proposta di legge ordinaria di cui all’atto della Camera nr. 4299, a firma della Dottoressa Agostinelli Donatella, praticante avvocato (M5S), presentata presentata il 15 febbraio 2017 e tristemente arenatasi in commissione Giustizia dal 2017 ad oggi.
Ma anche a firma BONAFEDE, BUSINAROLO, COLLETTI, FERRARESI, SARTI.
Sì, quel Bonafede.
L’attuale Ministro della Giustizia, avvocato anch’egli che, ovviamente, conosce la sua professione ed ovvia era la sua presenza in Commissione Giustizia.
La proposta di legge non è mai diventata tale
Sarebbe bastato ai condivisori di questa bufala, insidiosa perché gira col col sistema copia e incolla e non mediante condivisione, verificare i testi della vigente formulazione dell’Articolo 403 del Codice Civile (non “legge 403”: probabilmente chi ha redatto il testo virale non ha dimestichezza col diritto, o probabilmente ha scelto coscientemente un linguaggio semplice e indinniato per raggiungere un uditiorio poco avvezzo al linguaggio colto “dei professoroni”) e della proposta ricordiamo arenata.
Infatti l’attuale formulazione dell’art. 403 c.c. è la seguente
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
La proposta Agostinelli (di solito ci limitiamo ad elencare i fatti senza giudici, ma in questo caso non possiamo che scagionare la proposta da ogni accusa ritenendola ben composta e logica per le ragioni che vedremo, e del tutto inadatta a giustificare il pericolo descritto nel testo) avrebbe dovuto riformare l’articolo nella formulazione seguente
Art. 403. – (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori). Quando il minore si trovi in uno stato, accertato o evidente, di abbandono morale o materiale e, comunque, per le condizioni in cui è allevato, si trovi esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico, la pubblica autorità, preferibilmente a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in un ambiente sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione, valutando, in via prioritaria, la possibilità di una collocazione presso parenti entro il quarto grado di accertata idoneità.
L’autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento preso ai sensi del primo comma al procuratore presso il tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell’intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove l’adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell’articolo 336 del presente codice nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184».
Il reale contenuto della proposta Agostinelli
Vi abbiamo già insegnato, e anche recentemente, che ogni proposta di legge viene accompagnata da una relazione. Relazione che contiene la cosiddetta ratio legis, la ragion d’essere della norma. Sostanzialmente, un testo scritto da chi propone la norma che spiega perché l’ha proposta e gli obiettivi che vuole raggiungere proponendola.
Anche in questo caso c’è una relazione. È molto bene redatta, e vi consigliamo di leggerla per intero. Ve la riportiamo. È breve e non è redatta in un legalese ostico ai più. Riconosciamo l’olio dell’esperienza che in ogni cosa è necessario
Onorevoli Colleghi! — Il quadro normativo delle disposizioni che consentono l’allontanamento di un minore dalla propria famiglia d’origine sono contenute nel codice civile e nella legge n. 184 del 1983 sulle adozioni. La legge n. 149 del 2001 ha modificato non solo la normativa speciale sulle adozioni ma anche alcune disposizioni del codice civile.
L’articolo 403 del codice civile introduce un principio generale, con cui si riconosce l’intervento dell’autorità a favore dell’infanzia abbandonata come una pubblica attività, nell’interesse della «sanità fisica e morale della stirpe».
Oggi, fonte del principio da cui deriva il generale dovere della pubblica autorità e dello stesso legislatore ordinario di provvedere agli interessi dei minori abbandonati è la stessa Carta costituzionale (articoli 30 e 31).
Nel sistema vigente, il tribunale per i minorenni ha una competenza di carattere generale, che si estende a ogni tipo di situazione tale da esigere il collocamento coattivo del minore in un luogo diverso da quello in cui si trova, mentre l’articolo 403 del codice civile, prevedendo l’intervento di un’altra autorità, ha funzione residuale. In altri termini, la norma dovrebbe assicurare l’adeguata protezione dei minori anche laddove non sia possibile un intervento dell’autorità giudiziaria.
Ai sensi della vigente disposizione, vi sarebbero tre fattispecie in cui ricorre l’applicabilità dell’articolo 403: quando il minore sia moralmente o materialmente abbandonato, quando sia allevato in locali insalubri o pericolosi o, ancora, quando sia allevato da persone incapaci – per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi – di provvedere alla sua educazione. Si presuppone che sussista, inoltre, un’urgente necessità. Viene disposto, quindi, il collocamento come provvedimento indifferibile, necessario e provvisorio, che cesserà di aver efficacia quando la competente autorità si sarà pronunciata in merito.
La pubblica autorità alla quale fa riferimento l’articolo 403 del codice civile coincide, attualmente, con i servizi sociali locali, cioè con lo stesso organo competente per l’affidamento familiare. L’articolo 403 del codice civile si limita a legittimare provvedimenti di urgenza in presenza di una situazione di imminente pericolo per il minore, fermo restando che il servizio sociale dovrà, poi, segnalare l’abbandono al tribunale per i minorenni quando riscontri l’esistenza di una situazione di questo tipo o altrimenti provvedere all’affidamento familiare nei modi previsti dalla legge.
Il ricorso all’articolo 403 del codice civile, oggetto di modifica da parte della presente proposta di legge, sembrerebbe essere meramente residuale, l’ultima ratio per tutelare l’interesse di un minore che debba essere allontanato dalla propria famiglia d’origine. Ciò emerge, per quanto finora esposto, da una serie di dati e di relazioni in materia. Le linee guida elaborate dal Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, con la collaborazione di molti degli operatori coinvolti nell’adozione ed esecuzione di tali provvedimenti, sottolineano proprio che, ove non sia possibile evitare l’allontanamento, l’obiettivo degli interventi è rappresentato dal recupero della capacità genitoriale della famiglia d’origine e dalla rimozione delle cause che impediscono l’esercizio della sua funzione educativa e di cura. Lo scopo del provvedimento, dunque, è di impedire che l’allontanamento diventi una situazione permanente per il minore e assicurare che il rientro del minore in famiglia possa avvenire in tempi quanto più contenuti possibile. Ciò al fine di evitare che sia compromesso il rapporto di affettività e di continuità familiare-parentale.
L’articolo 403 del codice civile non circoscrive, però, i casi in cui l’allontanamento possa essere disposto e, inoltre, per quanto riguarda il soggetto competente, si limita solo a un generico riferimento alla pubblica autorità, termine che è andato a sostituire l’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia di cui all’articolo 19 della legge 10 dicembre 1925, n. 2227, ente non più esistente.
Una discrezionalità tanto ampia rischia di essere un’arma a doppio taglio. Se da un lato consente di intervenire tempestivamente in favore del minore leso o presunto tale, dall’altro non fornisce un’indicazione degli elementi da prendere necessariamente in considerazione nell’adozione del provvedimento e, inoltre, appare eccessivamente pericoloso disporre con siffatta discrezionalità l’allontanamento laddove, ad esempio, il tipo di pressione o disagio subìto dal minore sia di tipo psicologico e non fisico.Ciò che si teme è che un provvedimento, preso nell’immediatezza del pericolo, possa essere, in realtà, non adeguato alle necessità del minore da tutelare e l’indicazione generica della pubblica autorità rischia di vedere coinvolti enti e personale non sempre adeguatamente specializzati nella trattazione del caso concreto. Pertanto appare opportuno, se non necessario, che del provvedimento adottato dalla pubblica autorità sia data notizia al procuratore presso il tribunale dei minorenni entro ventiquattro ore dallo stesso, affinché verifichi la fondatezza delle ragioni dell’intervento e promuova l’adozione di opportuni provvedimenti ai sensi dell’articolo 336 del codice civile e degli articoli 9 e 10 della legge n. 184 del 1983. Si intende, inoltre, finalmente codificare, anche per l’allontanamento ai sensi dell’articolo 403 del codice civile, la buona prassi di collocare i minori, laddove ciò sia possibile, presso i parenti entro il quarto grado piuttosto che presso estranei o istituti, al fine di evitare che gli stessi possano subire ulteriori traumi.
La proposta citata sostanzialmente è l’opposto di quanto descritto dal meme.
Obiettivo dei firmatari è rimuovere l’aleatoria discrezionalità di quella che già alle origini del Codice Rocco era nata come una norma in bianco, destinata cioè ad essere precisata e perfezionata da normative successive.
La proposta Agostinelli si caratterizzava per essere una versione 2.0 della previgente norma.
Una versione destinata a raccordarsi con le nuove normative ed i progressi della scienza medica e psicologica.
Da un lato consente all’assistente sociale un celere intervento, ma dall’altro lato, come avrete letto come contrappasso avrebbe richiesto l’obbligo di avvisare entro 24 ore le procure.
Da un lato avrebbe rimodulato la vecchia formulazione di “abbandono e insalubrità” nella formulazione più corretta di benessere materiale e psicofisico, meno afflittiva delle condizioni di disagio (meno afflittiva delle famiglie non abbienti, secondo un testo esplicativo della stessa norma) e formulazione più adatta alla tutela del minore.
Infine, la proposta Agostinelli (quindi, non la “sporca legge del PD”) introduceva il concetto di affido prevalemente assegnato ai parenti entro il quarto grado, consentendo quindi ai bambini di godere di un nucleo familiare e solo ove fosse fallita ogni altra proposta essere affidati altrove
Le (immotivate) critiche
Il Movimento 5 Stelle dovette difendere la sua arenata proposta già nel 2017, quando in un articolo sul loro Blog delle Stelle a firma degli stessi deputati della Commissione Giustizia, gli stessi riscontrarono con forte rammarico una critica proveniente… dalla galassia novax.
Erano gli anni in cui non era Bibbiano a far banco tra i cattivisti in servizio permanente dell’Internet, ma le bufale antivacciniste contro il Decreto Lorenzin.
Con loro sommo rammarico i deputati del Movimento 5 Stelle si trovarono così a difendersi dalla quantomeno infondata accusa di voler scrivere una legge che consentisse alla Lorenzin di portare via i bambini agli antivaccinisti per costringere parenti più inclini all’obbligo vaccinale ad ottemperare.
A pensarci l’accusa era assurda all’epoca come adesso: se accusi dei deputati di voler togliere i figli ai no-vax scrivendo una norma che introduce l’affidabilità dei bambini che vivono in condizioni dove mancano il benessere materiale e psicofisico, stai tu stesso dichiarando che i no-vax sono incapaci o peggio non vogliono garantire il benessere psicofisico della loro stessa prole.
Oggi? Le critiche sono tanto più assurde: non ha senso attribuire alla dottoressa Agostinelli ed all’avvocato Bonafede, Ministro della Giustizia un bizzarro cambio di casacca, non ha senso accusare una proposta nata per mantenere i bambini coi loro parenti di volerli togliere alle loro famiglie, non ha senso il collegamento con una fantomatica sporca legge del PD per dare i bambini agli orchi di Bibbiano e, per finire non ha senso alcuno dichiarare vigente una norma la cui inesistenza è riscontrabile a chiunque legga una copia del Codice Civile.
Conoscere le leggi del nostro Stato è un dovere essenziale per ogni cittadino.
Non avete scusa alcuna.
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