ALLARMISMO Sentenza Autismo e vaccini – bufale.net
Sta facendo molto scalpore la notizia, reale ma degna di approfondimento, riportata da molte agenzie di stampa come l’ANSA e da quotidiani accreditati come La Repubblica per cui
Il ministero della Salute dovrà versare un assegno bimestrale, per tutta la vita, a un bimbo affetto da autismo, a cui nel 2006 fu iniettato il vaccino esavalente prodotto dalla multinazionale GlaxoSmithKline. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano, firmata dal giudice Nicola Di Leo, secondo cui sarebbe “acclarata la sussistenza del nesso causale tra tale vaccinazione e la malattia”, come si legge nel dispositivo.
La notizia è confermata: ciò che non è confermato è il corollario di commenti che impazzano tra i ferventi “antivaccinisti” relativi ad una presunta declatoria del nesso causale tra vaccini ed autismo.
Infatti tale asserzione deriva da un semplice caso di mancata conoscenza dei meccanismi del diritto di Civil Law, ovvero delle basilari regole del giudizio in Italia.
Il dispositivo di una sentenza, di qualsiasi sentenza, fa giurisprudenza solo per il singolo caso, e solo relativamente alle prove sottoposte all’attenzione del giudice da una parte e dell’altra.
Ipotizziamo il caso in cui un individuo, acquistata una nuova automobile, subisca gli effetti di un brutto incidente perché quella particolare vettura ha riscontrato un’anomalia nell’impianto frenante. Viene provata l’esistenza di un possibile nesso tra difetti nella vettura e l’anomalia, e quindi il proprietario di quella automobile viene risarcito.
Ciò per caso potrebbe portare a dichiarare che le automobili sono tutte dannose in quanto difettose nei freni, suscitando un movimento di opinione per l’abolizione totale dei veicoli a motore?
Francamente riteniamo di no: è evidente che ciò sarebbe un esempio paradossale, come paradossale è desumere da una mera sentenza non appellata un principio valido erga omnes.
Difatti non a caso parliamo della possibilità: contrariamente al diritto penale, dove il favor rei (il principio di tutela del cittadino come componente essenziale nello Stato impone la massima cautela prima di irrogare provvedimenti afflittivi della sua libertà e socialità) impone che la sanzione arrivi sempre a seguito di una sentenza certa oltre ogni ragionevole dubbio, il diritto civile invece, essendo una forma giuridica più lontana dall'”ultima frontiera” della privazione della libertà e della socialità, si accontenta del principio di probabilità, incarnato dalla locuzione più probabile che non.
Si parla quindi di una probabilità estremamente personalizzata: lontana per sua natura (e non potrebbe essere altrimenti), dal principio universale che molti artificiosamente cercano di desumere da una sentenza, inadatta allo scopo, travalicando l’unico strumento che possa fornire quel principio universale e valido per tutti: la scienza.
E la scienza al momento non ha alcun elemento atto ad asseverare la presunta validità erga omnes richiamata. Anzi, il precedente più volte citato, la ricerca di Wakefield, è attualmente destituito di fondamento logico, in quanto
La ricerca pubblicata nel 1998 si occupò del vaccino trivalente (MPR, morbillo, parotite, rosolia) e non dell’esavalente oggetto della decisione del giudice di Milano. L’allora medico Andrew Wakefield pubblicò su The Lancet, una delle più importanti riviste mediche al mondo, uno studio in cui si dava conto di 12 bambini che avrebbero sviluppato marcati disturbi del comportamento in seguito alla somministrazione del vaccino MPR. Wakefield sosteneva che i vaccini portassero ad alcuni problemi intestinali che potevano essere la causa di uno scorretto sviluppo neurologico durante la crescita dei bambini.
La ricerca fece discutere, ma in seguito si scoprì che Wakefield aveva ricevuto 55mila sterline da un gruppo di persone alla ricerca di prove per dimostrare la presunta dannosità del vaccino MPR. The Lancet si scusò e nel 2010 ritirò completamente e integralmente lo studio, una cosa con pochi precedenti. Altre inchieste dimostrarono che Wakefield aveva omesso e distorto alcuni dati per sostenere meglio la sua tesi sull’autismo: fu radiato e gli fu vietato di proseguire la professione medica.
Volendo poi adottare uno dei tenet del metodo scientifico, valutando quindi il caso all’interno di una statistica e non il singolo caso, ragionando per deduzione e non per induzione, ovvero analizzando un insieme anziché un singolo caso da trasfigurare in un paradigma assoluto e non impugnabile, non possiamo che notare come
Milioni di dosi di vaccino esavalente sono somministrate ogni anno ai nuovi nati in buona parte dei paesi occidentali, un campione enorme della popolazione, e non sono mai stati rilevati aumenti anomali di patologie legate al mercurio. Buona parte delle cause dell’autismo continuano a essere sconosciute e, complice lo studio sbagliato del 1998, ancora oggi in molti sono convinti che i vaccini siano la causa principale.
Il primo Settembre al riguardo la Società Italiana di Pediatria decise di prendere posizione sul punto col seguente comunicato, riportato da noi in estratto:
“Diversi punti del lavoro del 1998 di Wakefield sono scorretti“, disse in un comunicato stampa la stessa rivista scientifica, ritrattando la pubblicazione del 1998. Una commissione disciplinare del Comitato medico generale britannico (General Medical Council), dopo un accurato studio, ha decretato come Wakefield presentò la sua ricerca in modo “irresponsabile e disonesto” ed ha “ignorato insensibilmente” la sofferenza dei bambini oggetto dello studio. Nel rapporto del comitato scientifico si legge, inoltre, che Wakefield ha anche “rovinato la reputazione” della professione medica. Lo stesso Wakefield è stato espulso dal Royal College of Physicians e non può più praticare la medicina. Verdetti quindi netti e gravi che lasciano pochi dubbi.
I risultati di due studi scientifici recentemente pubblicati su una delle riviste mediche più accreditate a livello mondiale, il British Medical Journal (uno il 5 gennaio 2011 BMJ 2011; 342: c5347; l’altro pubblicato l’11 gennaio 2011 – BMJ 2011; 342: c5258) hanno decretato l’infondatezza di questa associazione e, tra l’altro, che i pazienti sono stati reclutati attraverso attivisti anti-vaccinali, e che lo studio è stato commissionato e finanziato con un preciso scopo connotato da pregiudizi ideologici e interessi economici. Troppo spesso e senza riscontri scientificamente sostenibili, la sola correlazione temporale tra la somministrazione di un vaccino ed un evento avverso o una patologia dovuta a cause ignote viene considerata di per sé stessa sufficiente a decretare che la colpa sia della vaccinazione. Il Board raccomanda che prima di compiere azioni che direttamente o indirettamente esitano in senso negativo su tutta la comunità rimettendo a rischio di malattia bambini e adulti per riflessi negativi sulla adesione ai programmi nazionali di prevenzione, chi è chiamato a giudicare – Commissioni ex Legge 210/92 comprese – assuma il massimo rigore scientifico e soprattutto la sostenibilità delle affermazioni, delle sentenze e dei giudizi basata su acquisizioni universalmente riconosciute.
Risulta anche anomalo il fatto che la citata sentenza possa ignorare le ragioni e le azioni della comunità scientifica nazionale ed internazionale che, tra l’altro, ha il diritto/dovere di tutelare tutti gli operatori al solo fine di far esercitare la professione con le dovute garanzie medico-legali. Purtroppo sentenze come quella appena emanata rischiano di avere il solo risultato di far perdere fiducia in uno strumento preventivo fondamentale per la salute dei bambini e di tutta la popolazione, con conseguente ri-emergenza di malattie gravi e talora anche mortali, come il morbillo, inducendo peraltro nei genitori di bambini affetti da una seria patologia come l’autismo la falsa convinzione di aver trovato la ragione di tante sofferenze patite. E certamente questi genitori non meritano un’ulteriore falsità sulla condizione dei propri figli.
Al riguardo va ricordato, effettivamente, il vaccino indicato viene somministrato generalmente tra il 12º e 15º mese, mentre
Durante il primo anno di vita prendono forma i prerequisiti dell’apprendimento del linguaggio:intenzionalità e reciprocità e, nello sviluppo tipico, le prime parole compaiono tra i 9 e i 13 mesi. Esse sono prevalentemente legate al contesto di riferimento o connesse con le attività in corso. I bambini tendono inizialmente ad utilizzare le parole per indicare persone a loro vicine (mamma, papà, nonni, fratelli/sorelle), oggetti del quotidiano (cibo, giocattoli, vestiti) o azioni che compiono abitualmente (dormire, salutare, vestirsi, leggere, andare a dormire, negare, affermare). A 1 anno si assiste al fenomeno dell’olofrase: con una sola parola il bambino esprime una frase più complessa, un vero e proprio “concentrato di significati”. Ad esempio dice “nanna” per esprimere “voglio andare nel mio lettino a fare la nanna”.
Vi è quindi un intervallo che rende impossibile la valutazione empirica di un rapporto tra vaccinazione ed interruzione dell’apprendimento delle abilità sociali: ulteriore punto a conferma dell’attuale indirizzo scientifico che, ricordiamo, non viene intaccato di un atomo dalla presenza di alcuna sentenza, essendo il diritto e la scienza diversi per ambito, finalità, scopo e metodologia.
Dalla medesima fonte (Il Post) ci preme infine ricordare che
In Italia le uniche vaccinazioni obbligatorie per legge sono quelle contro la difterite, il tetano, la poliomielite e l’epatite virale di tipo B. Non esistono obblighi per altri tipi di vaccino perché negli anni l’approccio è cambiato: da obbligo si è passati a parlare di “diritto di ciascun bambino di essere protetto dalle malattie prevenibili mediante vaccino”. Alla base di questa impostazione c’è il diritto per il paziente di decidere se adottare o meno una terapia in autonomia dopo la consultazione con i medici. Chi decide di non procedere con la vaccinazione si assume però la responsabilità (anche giuridica) nei confronti delle persone che potrebbero essere contagiate.
Nondimeno, nella medesima giornata in cui la notizia è apparsa sulle maggiori testate nazionali l’agenzia di stampa Adnkronos ha rilasciato una dichiarazione del Ministero della Salute atta a smentire le insistenti voci di rinuncia all’appello, con conseguente passato in giudicato della sentenza di cui trattasi. Fatto, questo, tale da rendere le precedenti dichiarazioni una piccola, ma importante, bufala all’interno della notizia
(Adnkronos Salute) – “In relazione alle notizie stampa riferite a una sentenza del Tribunale di Milano recante condanna del ministero della Salute al pagamento di un assegno in favore di un bimbo affetto da autismo, il ministero comunica di aver proposto, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, tempestivamente appello avverso la predetta sentenza dinanzi alla Corte di appello di Milano”. Lo precisa una nota del dicastero di Lungotevere Ripa.
“Sono pertanto destituite di ogni fondamento – si evidenzia – le dichiarazioni attribuite dalla stampa al difensore del ricorrente secondo cui la sentenza sarebbe ormai passata in giudicato”.
In conclusione, non siamo noi a dover prendere una posizione sull’argomento (siamo neutrali), ci sono persone più competenti e informate di noi, vi abbiamo solo dato tutte le info necessarie a distinguere fra sentenza e scienza. Come al solito consigliamo di non essere troppo “estremisti”, ma di discutere della sentenza, di analizzare le ragioni e il singolo caso, ne trarrete sicuramente effetti BENEVOLI MAGGIORI perchè farete vostra la “brutta” esperienza di un’altra famiglia e potrete decidere in autonomia senza farvi influenzare da voci FACEBOOK che non portano nulla se non un link ad un articolo giornalistico .
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