Annuncio di Salvini sulla legittima difesa, ma per Mattarella è promulgare una legge con limitazioni
In tanti oggi 26 aprile si stanno chiedendo cosa voglia dire promulgare una legge, considerando il fatto che un po’ a sorpresa Mattarella ha deciso di passare dalla teoria alla pratica con la legittima difesa per la felicità di Salvini. Il Ministro degli Interni, tramite la sua pagina Facebook, ha pubblicato un post in cui ha confermato ufficialmente la notizia, mettendo la parola fine sulla questione anche ad una serie di polemiche che c’erano state in passato con il vignettista Vauro, uno dei suoi più grandi detrattori (ne parlammo con un articolo specifico).
Considerando il peso che hanno i post di Salvini su Facebook, a maggior ragione su un argomento così delicato come quello della legittima difesa, riteniamo doveroso precisare alcuni concetti affinché non si faccia confusione. Perché promulgare una legge, dal punto di vista di Mattarella, non vuol dire accogliere in tutto e per tutto le idee e le concezioni che c’erano dietro una proposta normativa. Andiamo dunque con ordine e analizziamo in prima istanza quanto pubblicato dal numero uno della Lega.
Fino a questo punto le novità rese pubbliche da Salvini. Come accennato in precedenza, approfondendo la questione sulle novità ufficializzate oggi 26 aprile sulla legittima difesa, in seguito alla mossa di Mattarella, torna molto utile condividere coi nostri lettori quanto riportato da Next Quotidiano. A tal proposito, va riportato assolutamente un virgolettato da parte del presidente della Repubblica, oltre al testo della Legge da Earmi:
“Ho promulgato in data odierna la legge recante: ‘modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa’. Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità.
Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce nè attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle forze di polizia.
L’art.2 Della legge, modificando l’art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo ‘allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto’: è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta.
Devo rilevare che l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa ‘domiciliare’, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio”.
Insomma, Mattarella oggi ci insegna che promulgare una legge con delle variazioni sul tema sia possibile, perché dal suo punto di vista (e quindi sul fronte della Costituzione) può essere possibile accogliere il concetto di legittima difesa, allo stesso tempo restano fondamentali dei paletti. Quelli più importanti si riferiscono al ruolo dello Stato, che non esce depotenziato dalle novità di questo venerdì, oltre al fatto che le condizioni di “grave turbamento” dovranno essere dimostrate come oggettive e non “sulla parola”. Insomma, in tribunale si seguirà sotto questo punto di vista il medesimo iter della precedente normativa. Questo, allo scopo mettere a tacere i rumors diffusi proprio sui social, in merito alla legittima difesa come discriminante “totale” e in pieno stile Far West.
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