Anche per il TAR Friuli la frase farmaco o siero sperimentale è un falso
Abbiamo parlato a lungo del perché per la scienza la frase “siero sperimentale” è un falso.
Di come in realtà ogni preparato in rolling review, compresi i vaccini, non possa essere definito né un farmaco sperimentale né un siero sperimentale, e di come le affermazioni dei novax militanti siano una fake news.
Adesso scopriamo, con certezza che, anche nel mondo del diritto la frase siero sperimentale non ha diritto di cittadinanza alcuno.
Come ci riporta l’autorevole testata giuridica Altalex
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 10 settembre 2021, n. 261, rigetta il ricorso proposto da una dottoressa – che aveva rifiutato di vaccinarsi – ed afferma quanto segue. “L’equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali” […] è frutto di un’interpretazione forzata e ideologicamente condizionata della normativa europea, che deve recisamente respingersi”.
L’affermazione è una fortunata componente della motivazione della sentenza resa avverso una dottoressa, libera professionista, che aveva chiesto sospensiva dell’obbligo di vaccinazione.
Sappiamo infatti che a seguito dell’obbligatorietà del vaccino per i sanitari ci sono stati tentativi di adire le vie giudiziarie contro tale adempimento.
Adempimenti che non hanno avuto successo: la sospensione per il medico non vaccinato senza ragione legalmente riconosciuta è fin’ora stata riconosciuta legittima dalle corti.
Anche per il TAR Friuli la frase farmaco o siero sperimentale è un falso
Cosa avvenuta anche in questo caso. Ma la corte si è spinta oltre. Precisando che
“La “sperimentazione” dei vaccini si è dunque conclusa con la loro autorizzazione all’immissione in commercio, all’esito di un rigoroso processo di valutazione scientifica e non è corretto affermare che la sperimentazione sia ancora in corso solo perché l’autorizzazione è stata concessa in forma condizionata”.
Esattamente come avevamo pronosticato noi. E come ricorda Altalex, si precisa che l’autorizzazione condizionata (CMA) è uno strumento già usato in altri contesti emergenziali; infatti, negli ultimi anni (dal 2006 al 2016), sono state concesse 30 autorizzazioni in forma condizionata, nessuna delle quali è stata successivamente revocata per motivi di sicurezza.
Sullo scudo penale
La parte motiva della sentenza agisce come un vero e proprio rullo compressore che sgretola sostanzialmente un po’ tutte le eccezioni viste anche da noi nell’antivaccinismo militante.
Anche sul c.d. “scudo penale”, agitato da molti novax come la prova che “lo Stato rifiuta di mettere l’obbligo e impedisce che si denuncino i medici perché sa che il vaccino è pericoloso”, la corte ricorda che non è questo lo scopo della norme.
Non parliamo di un “Siero Sperimentale”, né di un farmaco malsicuro, ma di una tutela dalla c.d. “medicina difensiva”. Un intervento legislativo “in chiave simbolica” (citazione diretta) per lanciare un segnale contro quel genere di ostacoli alla campagna vaccinale da noi già affrontati. Come in tempi prepandemici l’uso di sottoporre ai medici improbabili richieste di certificazioni (ripetuto in pandemia) o le richieste per “danno da vaccino” in ciclostile.
Diritto al lavoro: compressione, non limitazione
Il TAR conferma quanto avevamo già visto in base ai semplici studi sul diritto: è giusto sospendere (non licenziare) il medico inadempiente perché il suo rifiutare il vaccino danneggerebbe il diritto del paziente ad un ambiente sicuro, e quindi una sospensione temporanea e limitata alla situazione contingente salva gli interessi di entrambi.
Poiché, “ogni libertà individuale trova un limite nell’adempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunità cui appartiene (art. 2 Cost.)”.
I reali dati dell’AIFA
Un vero e proprio tornado contro le bufale, tra altri punti per i quali rimandiamo all’analisi di Altalex, il TAR Friuli si interessa anche della bufala sui dati della farmacovigilanza, completamente stroncandoli.
Affermando che tasso di segnalazione, ossia il rapporto fra il numero di segnalazioni inserite nel sistema di Farmacovigilanza e il numero di dosi somministrate, è pari a 128 ogni 100.000 dosi. Il giudice prosegue affermando che “di queste, solo il 12,8% ha avuto riguardo ad eventi gravi (con la precisazione che ricadono in tale categoria, definita in base a criteri standard, conseguenze talvolta non coincidenti con la reale gravità clinica dell’evento). Di tutte le segnalazioni gravi (16 ogni 100.000 dosi somministrate), solo il 43% di quelle esaminate finora è risultata correlabile alla vaccinazione”.
La sentenza si chiude dunque con l’accertamento, non solo in punto scientifico, ma giudiziario, dell’esistenza di diverse fake news sulla natura del vaccino come “siero sperimentale” e di un uso strumentale e falsificato dei dati di farmacovigilanza e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
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