ANALISI IN CORSO La questione delle cose fasciste pubblicate dagli agenti che hanno ucciso Anis Amri

di Fabio L. |

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Ci è stato segnalato questo articolo pubblicato il 24 Dicembre 2016  sul sito Il Post :

Luca Scatà e Cristian Movio sono i due agenti di polizia del commissariato di Sesto San Giovanni che venerdì mattina, nel corso di un normale controllo di documenti, hanno ucciso Anis Amri, l’uomo che ha guidato un camion attraverso un mercatino di Natale a Berlino lunedì 19 dicembre, uccidendo 12 persone. Amri, dopo essere stato fermato dai due agenti, ha tirato fuori una pistola e ha sparato, prima di essere ucciso: ha ferito alla spalla in modo non grave il 36enne Cristian Movio, capo pattuglia e agente con diversi anni di esperienza, ed è stato ucciso da un colpo al torace sparato da Luca Scatà, 29enne che da nove mesi lavorava come “agente in prova”.

Scatà e Movio sono stati molto celebrati per il loro lavoro e ringraziati pubblicamente dai loro superiori, dal ministro degli Interni Marco Minniti e dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Nel corso della giornata di ieri, tuttavia, hanno cominciato a girare online screenshot di alcuni loro post pubblicati su Facebook e Instagram, molti dei quali con riferimenti e frasi razziste o inneggianti al fascismo. In particolare sul profilo di Luca Scatà sono stati trovati tre diversi post che inneggiavano al fascismo e a Mussolini (in uno di questi si vede lo stesso Scatà fare il saluto romano), mentre sulla pagina Facebook di Movio sono stati trovati diversi post razzisti e contenuti del sito xenofobo “tuttiicriminidegliimmigrati.com”. I profili sui social network dei due agenti sono stati resi inaccessibili nel corso della giornata di venerdì, per ordine – dice la Stampa – del questore di Milano Antonio De Iesu, per «tutelare l’immagine dei nostri agenti». La decisione del ministro Minniti di diffondere i nomi di Scatà e Movio aveva ricevuto inizialmente qualche critica, per la possibilità che i due subissero ritorsioni.

La notizia riguarda gli agenti: Luca Scatà e Christian Movio i quali, nelle prime ore di venerdì 23 dicembre, sono riusciti a fermare e uccidere il terrorista Anis Amri. Cercando su internet, è possibile notare che anche altre testate giornalistiche hanno trattato lo stesso argomento:

Pare che i profili Facebook e Twitter dei due agenti, attualmente bloccati dalla Polizia come cita anche SkyTg24, contenessero frasi inneggianti al fascismo e a Mussolini.

A causa del blocco non siamo riusciti a verificare a fondo, se si trattasse di una notizia vera oppure no.
A parte questo, noi non sappiamo se Luca Scatà e Christian Movio, nella loro vita privata, si comportino in maniera effettiva sposando l’ideologia fascista. In quest’ultimo caso, come enuncia il sito della Camera:

I reati sintomo dell’adesione alle idee proprie del fascismo sono, in particolare, puniti ai sensi della cd. legge Scelba (L. 645 del 1952) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta (art. 1) la “riorganizzazione del disciolto partito fascista”. La legge Scelba, che punisce tale riorganizzazione con la reclusione da cinque a dodici anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro (per i promotori e organizzatori), detta la disciplina definitoria e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste.
Costituisce in particolare apologia del fascismo (art. 4) la propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità proprie del partito fascista; la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 206 a euro 516. La stessa pena è inflitta a chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Aggravanti sono previste: se il fatto riguarda idee o metodi razzisti (reclusione da uno a tre anni e multa da euro 516 a euro 1.032) o se alcuno dei fatti che costituiscono apologia sono commessi col mezzo della stampa (reclusione da due a cinque anni e multa da euro 516 a euro 2.065).
Analogamente, la legge 645 punisce le manifestazioni fasciste (art. 5) cioè il reato di chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste; la pena è quella della reclusione fino a tre anni e la multa da euro 206 a euro 516. Sia per l’apologia che per le manifestazioni fasciste è prevista, in sede di condanna, la pena accessoria dell’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici, dall’elettorato attivo e passivo e da ogni altro diritto politico; tuttavia, mentre per l’apologia l’interdizione è obbligatoria, per le manifestazioni fasciste è rimessa alla discrezionalità del giudice.
Successivamente, la legge 205 del 1993, di conversione del DL 122 del 1993 (nota come legge Mancino) – sostituendo l’art. 3 della legge 654/1975, di ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale di New York del 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
– punisce chiunque (art. 1):
a) propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione fino ad un anno e sei mesi o multa fino a 6.000 euro);
b) istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da sei mesi a quattro anni). La legge Mancino vieta, infine, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La semplice partecipazione o assistenza a dette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi è punita, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Pene maggiori colpiscono i promotori e gli organizzatori (reclusione da uno a sei anni).
La motivazione alla base della proposta di legge C. 3343 consiste, secondo la relazione illustrativa, nella insufficienza degli strumenti apprestati dal legislatore per la repressione di tali comportamenti individuali di propaganda. In particolare, è citato l’esempio di una tipica manifestazione di adesione all’ideologia fascista come il cd. saluto romano (in base alla giurisprudenza punito a volte ai sensi della legge Scelba, altre in base alla legge Mancino). Si tratta di una fattispecie su cui la giurisprudenza si pronunciata in alcune occasioni (vedi ultra).
Il nuovo articolo 293-bis del codice penale, aggiunto dall’articolo unico della p.d.l. ai delitti contro la personalità interna dello Stato, punisce come delitto la propaganda del regime fascista e nazifascista.
La fattispecie penale – punita con la reclusione da sei mesi a due anni – è individuata:
a. nella propaganda di immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relativa ideologie, anche solo mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ideologie;
b. nel richiamare pubblicamente la simbologia e la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie.
In particolare appare essenziale, per la realizzazione della fattispecie di cui alla lett. a), l’inequivocabilità (“chiaramente riferiti”) del nesso tra i beni e i partiti o le ideologie fascisti o nazionalsocialisti.
L’articolo 293-bis c.p. punisce dunque come delitto perseguibile d’ufficio:
– da un lato, la propaganda attiva e quella che si manifesta anche solo nei diversi passaggi della filiera produttiva (dalla produzione, alla distribuzione, alla diffusione, alla vendita) di immagini, oggettistica, gadgets di ogni tipo che comunque sono chiaramente riferiti all’ideologia fascista o nazifascista o ai relativi partiti (lett. a);
– dall’altro – mediante il richiamo alla gestualità, oltre che alla ideologia – comportamenti quali il saluto romano (o nazifascista) fatto in pubblico e l’ostentazione pubblica di simboli che a tali partiti o ideologie si riferiscano.
In ragione dell’entità della pena prevista, per il reato di cui all’art. 293-bis non è possibile procedere all’arresto in flagranza.
Costituisce aggravante del delitto di cui all’art. 293-bis (aumento di un terzo della pena) la propaganda del regime fascista e nazifascista commessa attraverso strumenti telematici o informatici.
L’aggravante riguarda quindi sia i siti Internet di propaganda delle ideologie fasciste e nazifasciste sia il merchandising online dei gadgets e degli altri beni chiaramente riferiti al partito e all’ideologia fascista o nazifascista.
Dal punto di vista della formulazione pare opportuno, per esigenze di coerenza sistematica, utilizzare la medesima locuzione “strumenti informatici o telematici” – anzichè “strumenti telematici o informatici” – già prevista dal codice penale, ad esempio nelle aggravanti di cui agli artt. 270-quinquies (addestramento ad attività terroristiche), 414 (istigazione a delinquere), 612-bis (atti persecutori).
La giurisprudenza
La Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla costituzionalità della legge 645/1952 (legge Scelba), che prevede sia l’apologia del fascismo che le manifestazioni fasciste.
In particolare, la sanzionabilità dell’apologia del fascismo ha da tempo sollevato discussioni in relazione ai limiti posti alla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 della Costituzione.
La Corte costituzionale si espresse sulla questione con la nota sentenza n. 1 del 1957, originata da più di un ricorso in cui si sollevava il dubbio di legittimità costituzionale dell’apologia proprio con riferimento alla asserita violazione dell’art. 21 Cost. La sentenza – dichiarando la manifesta infondatezza della questione e non ravvisando alcuna violazione delle disposizioni contenute nell’art. 21 della Costituzione – ha, tuttavia, precisato che l’apologia del fascismo, per assumere carattere di reato , deve consistere non in una semplice difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista cioè in una «istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente» .
In senso analogo, C. cost, sentenza n. 74 del 1958, in riferimento alle manifestazioni fasciste, ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge Scelba.
Dunque, soltanto il collegamento con il tentativo di riorganizzare l’abolito partito fascista può realizzare i reati di “apologia del fascismo” o di “manifestazioni fasciste”.
In linea con la sentenza del 1957 della Corte costituzionale è intervenuta, poi, una decisione della Cassazione (sent. 6 giugno 1977) che ha precisato che la libertà di manifestare il proprio pensiero non trova limiti “ideologici” nella Costituzione, neppure quando la manifestazione abbia per oggetto il fascismo: ne consegue che, per configurare ilreato di apologia del fascismo , bisogna essere in presenza di in un’esaltazione tale da poter portare alla riorganizzazione del partito fascista.
Per quanto concerne, in particolare, il saluto romano, la giurisprudenza di legittimità lo ha costantemente considerato come reato (vedi, tra le altre, Cass. sentenze n. 11943 del 1982, n. 24184 del 2009, n. 35549 del 2012 e n. 37577 del 2014).
Nella sentenza n. 37577 del 2014, la Cassazione ha confermato che il saluto romano è come manifestazione fascista punibile ai sensi dell’art. 5 della legge Scelba in quanto “reato di pericolo correlato al fatto che le manifestazioni usuali, evocative del disciolto partito fascista, vengono in rilievo in quanto realizzate durante pubbliche riunioni e pertanto possiedono idoneità lesiva per la tenuta dell’ordinamento democratico e dei valori allo stesso sottesi”. Nella fattispecie – secondo la Corte – deve ritenersi pienamente configurato il fatto tipico e punibile da parte dei ricorrenti, posto che il “saluto romano” di certo rientra in tali manifestazioni esteriori considerate idonee a determinare il pericolo di riorganizzazione del partito fascista ed è stato posto in essere durante una pubblica manifestazione.
Peraltro, tali comportamenti sono stati oggetto di interpretazioni diverse da parte dei giudici di merito.
La relazione alla p.d.l. cita il caso di una recente sentenza del Tribunale di Livorno (6 marzo 2015), che ha assolto quattro tifosi veronesi accusati – stavolta ai sensi della legge Mancino – di aver compiuto nel corso di una partita di calcio “manifestazioni esteriori usuali del disciolto partito fascista nell’eseguire il gesto del saluto romano”. Per il giudice livornese, il gesto – che appare privo di illiceità in sé – non ha “attitudine alla diffusione e alla pubblicizzazione di idee discriminatorie e violente”. Analogamente, è dato rilievo dalla sentenza livornese al luogo dove si compie il presunto illecito: secondo il tribunale,”la manifestazione sportiva di per sé (a differenza di una di carattere politico) non è normalmente il luogo deputato a fare opera di proselitismo e propaganda politica, come potrebbe verificarsi in occasione di un corteo, di un comizio, di una manifestazione di piazza”.
Il tema della manifestazione di adesione alle ideologie fasciste è stata oggetto della sentenza n. 39860 del 2013, con cui la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che aveva condannato a 2.280 euro di ammenda un tifoso di hockey per avere fatto uso di simboli delle organizzazioni nazionaliste; il tifoso aveva indossato in occasione di una partita una maglietta con l’immagine di Benito Mussolini, riproducente scritte proprie dell’ideologia fascista. La Cassazione, rigettando il ricorso, affermava che l’essersi presentato esibendo la maglietta con le scritte ed i simboli inneggianti al regime fascista ed ai valori dell’ideologia fascista integra la condotta di uso di simboli propri delle organizzazioni nazionaliste ed i comportamenti vietati e sanzionati dall’art. 1 della legge n. 205 del 1993 (legge Mancino).
In relazione al rapporto tra le disposizioni della legge Scelba (L. 645/1952) e quelle della legge Mancino (L. 205/1993) la Cassazione (sentenza n. 1475 del 1999) ha affermato che la norma di cui all’art. 1 della legge Mancino ha carattere di sussidiarietà rispetto a quella dell’art. 1 della legge Scelba (che punisce la ricostituzione del partito fascista), per cui la prima trova applicazione solo ove la legge Scelba non sia applicabile per insussistenza nella fattispecie concreta di elementi specializzanti rispetto a quelli contemplati nella norma sussidiaria. Ne deriva – prosegue la Cassazione – che “se si ritiene di non poter riconoscere, attraverso la propaganda razzista, la ricostituzione del disciolto partito fascista, la propaganda può acquistare rilevanza, sul piano penale, solo come forma di incitamento punibile ai sensi della legge n. 205 del 1993”. Con riguardo alla fase transitoria, non disciplinata espressamente dalla proposta di legge, si valuti – anche alla luce della interpretazione giurisprudenziale – se, a seguito dell’introduzione delle nuove fattispecie penali, possa prodursi un effetto retroattivo delle disposizioni più favorevoli, rispetto alle più gravi fattispecie vigenti, quali l’apologia del fascismo e le manifestazioni fasciste.
In poche parole, tutto ciò che inneggia al fascismo, anche il semplice saluto romano, è penalmente perseguibile.
Per quanto riguarda i semplici contenuti che si possono postare sui social network, qui è possibile leggere un articolo in cui, il quotidiano norvegese Aftenposten, spiega gli errori e i difetti del voler affidare a un algoritmo i poteri di giudizio e di censura sulle immagini, anzichè lasciarli gestire da persone.
Abbiamo provato anche a contattare la fanpage della Polizia di Stato “Una vita da social“, domandando loro: “Su Facebook ci sono tante fanpage e gruppi che inneggiano al fascismo e a Mussolini. In quel caso la responsabilità è di Facebook che non provvede subito a cancellarla o di chi invece ha creato la fanpage o il gruppo ? Come si stabilisce la colpa ?”
La loro risposta è stata:
La responsabilità penale è personale e quindi in prima battuta dei titolari degli account e di chi ci posta con determinati contenuti
Saremo lieti di aggiornarvi sulla presenza di contenuti inneggianti al fascismo nei profili dei due poliziotti in un prossimo articolo. La nostra analisi è ancora in corso.

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