Il 19 Marzo 2017 è andato in onda un servizio dalla trasmissione televisiva “Le Iene”.
Le Iene non hanno parlato di una cosa estremamente fondamentale, per evitare di spargere il panico tra i telespettatori che hanno seguito il servizio: dire di sì al telefono non è il vero problema.
Infatti come cita un vecchio articolo del Tgcom24:
È entrata in vigore qualche giorno fa la “direttiva consumatori” attuata in Italia con il d.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014.
Dopo aver descritto la prima grande novità introdotta con il decreto (“Diritto di recesso: da domani si allunga a 14 giorni”), ci occupiamo oggi delle altre tutele previste per i consumatori.La seconda importantissima novità è la necessaria conferma scritta dei contratti conclusi per telefono: il contratto non vincola chi riceve telefonate promozionali, se alla telefonata non fa seguito un contratto scritto che contenga tutte le informazioni utili al consumatore in modo chiaro dettagliato e che ha effetto solo dopo esser stato accettato e firmato per iscritto, anche con firma elettronica.
Una bella svolta per il “tele-selling” che, da oggi in avanti, non potrà più cogliere di sorpresa le persone con strategie sempre più sofisticate di marketing per invogliarle ad aderire a promozioni, acquistare beni o servizi, ecc., visto che non è più sufficiente il solo consenso vocale.
D’ora in poi, quindi, tenete presente che se anche avete dato l’ok per telefono, avete tutto il diritto di ripensarci, magari consultarvi con il resto della famiglia o con altre persone, e non firmare poi il contratto scritto.
Inoltre, in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o di servizi (ad esempio, telefonia), il consumatore non è obbligato a pagare il prezzo. Questa previsione è fondamentale per arginare il dilagante fenomeno dei contratti falsi con firma apocrifa, per cui le vittime che si ritrovano a loro insaputa un contratto mai voluto, possono non pagare il prezzo del bene o del servizio.
La “direttiva consumatori” disciplina i contratti conclusi a distanza (online, per telefono,…) o stipulati fuori dai locali commerciali (per strada, a seguito di visite di venditori porta a porta,…), proprio perché ritiene che queste modalità di vendita siano le più aggressive e possano mettere in difficoltà, o comunque non nella giusta situazione per riflettere tranquillamente, chi si trova assalito da venditori per strada, alla porta di casa o, per l’appunto, per telefono.
In tutti questi casi, infatti, non è il compratore a rivolgersi ad una azienda per acquistare beni o servizi ma è il venditore ad andare a caccia di possibili acquirenti a cui proporre beni o servizi.Se avete cambiato idea e volete recedere da un contratto di questo tipo, inviate un’email, un fax o una lettera (raccomandata) entro 14 giorni.
La stessa spiegazione viene fornita da:
In poche parole, anche se dite “Sì” al telefono a qualsiasi azienda vi chiami, se non vi giunge a casa il contratto cartaceo da firmare, legalmente non c’è stato alcun accordo e quindi non vi possono cambiare fornitore.
EDIT
Per avere maggiori delucidazioni abbiamo contattato l’AGCOM via e-mail. In risposta ci hanno fornito tutti i dettagli utili a fare ulteriore chiarezza sul fenomeno:
Si desidera informarla che ai sensi del codice del consumo e delle linee guida dell’Autorità (Delibera 520/15/CONS), l’utente ha diritto di ricevere la conferma dell’offerta per iscritto. Previo consenso esplicito del consumatore, la conferma può essere inviata dall’operatore anche su supporto durevole, ad esempio come allegato ad un’e-mail, o tramite invio o comunicazione di un link di accesso ad un account privato nella titolarità del cliente finale sul sito web del venditore contenente le informazioni indirizzate al cliente, a condizione che le medesime informazioni non possano essere rimosse o modificate unilateralmente dal venditore.
Inoltre, la informiamo che per i contratti conclusi telefonicamente, c.d. contratti a distanza, è prevista una particolare forma di tutela e garanzia nei confronti del consumatore in quanto gli acquisti effettuati al di fuori dei locali commerciali del venditore possono per loro natura essere più incerti.
Tale ulteriore garanzia è data da una forma particolare di recesso che è il c.d. diritto di ripensamento, ossia il diritto dell’utente di ripensare al contratto concluso a distanza e di liberarsi dal vincolo contrattuale manifestando una volontà in tal senso nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione del contratto.
L’utente, ai sensi dell’articolo 52 del Codice del Consumo (Decreto legislativo n. 206/2005 e s.m.i.), ha il diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni lavorativi (c.d. diritto di ripensamento) dalla conclusione del contratto.
Il diritto di “ripensamento” deve, infatti, essere esercitato entro 14 giorni lavorativi che decorrono:
a) per i contratti relativi alla fornitura di servizi, dal giorno dell’accordo o dal momento in cui sono state date le informazioni obbligatorie, se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso.
b) per i beni, dal giorno del loro ricevimento se gli obblighi informativi sono stati soddisfatti o dal giorno in cui le informazioni sono date se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso.
L’operatore non può addebitare all’utente alcun corrispettivo per le prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto ovvero dalla data di efficacia del recesso e, qualora non riesca tecnicamente ad impedirne l’addebito, provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare quanto addebitato.
Il diritto di ripensamento si esercita inviando una raccomandata a/r all’operatore entro i termini sopra indicati. Entro gli stessi termini la comunicazione può eventualmente essere inviata per telegramma, fax o posta elettronica, purché confermata con lettera raccomandata nelle 48 ore successive.
Eventuali violazioni della norma citata, possono essere denunciate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esclusivamente mediante l’apposito modello D disponibile sul sito web www.agcom.it da trasmettere all’Autorità unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo denunce_ugsv@cert.agcom.it.
Ad ogni buon conto, per la soluzione della sua specifica problematica può espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con la delibera n. 173/07/CONS.
Il tentativo di conciliazione va proposto al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com), competente per territorio e munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, oppure agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 13 del citato Regolamento. L’avvio del tentativo di conciliazione costituisce, peraltro, requisito necessario per presentare eventuale istanza per l’adozione di un provvedimento temporaneo diretto a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme d’abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore (articolo 5 del Regolamento).
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