ALLARMISMO La tassa su chi non lavora – bufale.net
Ci segnalano i nostri contatti alcune notizie relative ad una presunta “tassa sulle casalinghe ed i disoccupati”.
Apprendiamo infatti che, secondo il portale “Nonsolocucina“:
E’ già da anni che esiste il balzello che le casalinghe dai 18 ai 65 anni devono pagare all’INPS, pari a € 12,91, per una assicurazione del tutto inesistente, ma ora la tassa. si estende anche agli studenti universitari e ai disoccupati. L’importo a breve sarà aumentato. Lo stato si giustifica che la cifra va versata per coprire gli eventuali costi della Sanità pubblica in caso di infortuni domestici. Quindi categorie già fortemente disagiate e non tutelate, vengono colpite ancora
Ciò è evidentemente un falso. Sia pur essendo critico verso l’iniziativa, il portale La legge per tutti, sia pur fornendo la definizione in titolo di “tassa su chi non lavora” interviene infatti a precisare quanto vi indicheremo, norma alla mano.
Analizzando nel dettaglio la Legge 493/99 scopriamo infatti che:
Art. 6.
(Finalità e definizioni).
1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l’intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.
2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:
a) per “lavoro svolto in ambito domestico” si intende l’insieme delle attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico;
b) per “ambito domestico” si intende l’insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato; qualora l’immobile faccia parte di un condominio, l’ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;
c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l’assicurato non svolga altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.Art. 7.
(Assicurazione obbligatoria).1. È istituita l’assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata “assicurazione”.
2. L’assicurazione è gestita dall’INAIL.
3. Sono soggette all’obbligo di iscrizione all’assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.
4. L’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell’ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all’articolo 10 e con le altre modalità di cui all’articolo 11, comma 3, accerta se l’equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l’inclusione nell’assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.Art. 8.
(Premi assicurativi).1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, è fissato in lire 25.000 annue, esenti da oneri fiscali.
2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue.
3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall’INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all’ammontare del premio stesso.
4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3.
5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all’istituto assicuratore.
Stiamo parlando quindi di soggetti che, evidentemente hanno i due requisiti cumulativi di un reddito lordo proprio fino a 4.648,11 euro annui e facenti parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
Solo con un pesante sforzo di immaginazione potremmo definire “persona che non lavora” qualcuno che, evidentemente, ha almeno un reddito mensilizzato di circa 500 euro e fa parte di un nucleo familiare portatore di reddito.
È evidente che chi non lavora, quindi non percepisce reddito o percepisce un reddito al di sotto delle indicate soglie, non dovrà sottostare ad altro adempimento se non una mera autocertificazione.
Il che, a pensarci, è anche logico: funzionalmente, distinguere tra una casalinga, un disoccupato o un NEET (Not in Employment, Education and Training, ovvero Non occupato, non studente, non apprendista) è un atto che richiede una minima forma di controllo.
È la stessa INAiL a precisare i dettagli del caso:
Gli utenti che devono assicurarsi. In base ai requisiti assicurativi indicati, sono ricompresi nell’assicurazione:
- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
- i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni
- i lavoratori in mobilità
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni
- i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).
Se rientri in una di queste tre categorie di lavoratori, devi assicurarti solo per i periodi in cui non svolgi attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non svolgi altra attività lavorativa. Infine, nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
Chi non deve assicurarsi. Sei escluso dall’obbligo assicurativo se:
- hai meno di 18 anni o più di 65 anni
- sei un lavoratore socialmente utile (Lsu)
- sei titolare di una borsa lavoro
- sei iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- sei un lavoratore part time
- sei un religioso
Pertanto, niente di nuovo sotto il sole, e niente di cui preoccuparsi.
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