Categorie: Allarmismo

ALLARMISMO Attenzione, addio alla pensione se non presenti questo modulo entro pochi mesi – bufale.net

I nostri contatti ci segnalano la seguente notizia, relativa al cosiddetto Modello Red.

Il cappello introduttivo ed il testo sembrano perentori: si parla infatti di “addio pensioni” e di “sospensione dal 2017” in caso di mancata presentazione del modello Red indicato.

In realtà, proseguendo nella lettura, e verificando la circolare interessata, il quadro indicato viene comunque addolcito e precisato, passando ad un tono di giusta attenzione, ma senza bisogno di panico.

La circolare indicata fa luce sul perché di tale adempimento, e soprattuto, su quando e chi debba eseguirlo:

“Ai  fini  della razionalizzazione degli adempimenti  di  cui  all’articolo  13  della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di  prestazioni  collegate al reddito,  di  cui  al  precedente  comma  8,  che  non  comunicano integralmente all’Amministrazione   finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono  tenuti  ad effettuare  la  comunicazione   dei   dati   reddituali   agli   Enti previdenziali  che  erogano  la  prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle  prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla  revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al  recupero di tutte le  somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso”.

Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall’art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l’obbligo di dichiarare all’Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all’Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all’Istituto con il modello RED.

L’Istituto non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l’adempimento dell’onere di dichiarazione, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991.

Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l’acquisizione dei redditi relativi all’anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali.

Questo passaggio si rende possibile, in quanto un’elevata percentuale di soggetti assolve all’onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti.

A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l’assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall’Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati), ovvero confermano il dato reddituale dell’anno precedente.

Nella presente circolare vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA, a partire da quella relativa al 2015 (redditi anno 2014). Al riguardo, le istruzioni fornite con il messaggio n. 3667 del 28 maggio 2015, recante disposizioni di: ”avvio della Campagna ordinaria RED ITA e RED EST 2015. Raccolta delle dichiarazioni di responsabilità per le prestazioni assistenziali”, relativamente alle pensioni della gestione privata, restano in vigore per quanto non diversamente regolato dalla presente circolare.

Si precisa, in particolare, che nulla è variato per le modalità di svolgimento sia della Campagna 2015 per le verifiche reddituali dei pensionati residenti all’estero (RED EST), che di quella relativa alle Dichiarazioni di Responsabilità (ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS).

Il quadro normativo offerto dalla circolare è pertanto il seguente: proprio siccome la maggioranza dei pensionati in Italia compila e deposita ancora regolare dichiarazione dei redditi, secondo Unico o 730, oppure dichiara l’assenza di ulteriori redditi, da quest’anno in poi l’INPS non manderà solleciti con copia del modello RED (da compilarsi in tutti casi residuali).

Quindi bene si fa a ricordare ai soggetti interessati la predisposizione di tale adempimento, da effettuarsi tramite i CAF o soggetti abilitati, come il solito commericialista.

Ma altrettanto bene si fa a ricordare che la maggioranza dei pensionati non ne sono interessati, bensì, nuovamente ricorrendo al parere dell’INPS

L’onere di dichiarazione all’Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all’Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all’Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari – laddove rilevanti – incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un’ulteriore dichiarazione all’Istituto.

Vi sono, peraltro, alcune tipologie reddituali la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale. In tale ultima ipotesi, i percettori delle prestazioni in esame sono tenuti, comunque, ad effettuare la comunicazione delle suddette tipologie reddituali all’Istituto, secondo le modalità e nei termini indicati nei paragrafi successivi.

Fra i redditi che hanno modalità peculiari di rappresentazione dal punto di vista previdenziale rispetto al Fisco e che devono, quindi, essere dichiarati all’Istituto, anche laddove già presenti nei modelli 730 o UNICO, vi sono:

– Reddito da collaborazione coordinata e continuativa o assimilato. Tale reddito ai fini fiscali rileva come lavoro dipendente, mentre ai fini previdenziali assume natura di lavoro autonomo.

A tal proposito, si rammenta che, a far data dal 1° gennaio 2016, in base all’art. 52 del D.lgs. n. 81/2015, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

– Reddito derivante da indennità di funzioneo gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 82 del D.lgs. 267/2000; si ricorda che, ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, tali tipologienon sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura (comma 3, art. 82, del D.lgs. 267/2000).

– Pensioni estere dirette, pensioni estere ai superstiti, pensioni estere da infortunio sul lavoro e relativi arretrati per ciascuna delle fattispecie descritte, rendite estere costituite a titolo oneroso. In tali casi, nelle dichiarazioni all’Amministrazione finanziaria non è presente l’indicazione della nazionalità dell’ente erogante, ne è specificata la distinzione tra pensioni dirette e ai superstiti, mentre ai fini previdenziali occorre avere tale dettaglio di informazione.

–     Reddito da lavoro autonomo, anche occasionale. Tale tipologia di reddito, ai fini previdenziali, deve essere dichiarata al netto dei contributi e al lordo delle ritenute fiscali. In tale ambito si precisa, inoltre, che, come richiamato nel messaggio n. 24587 del 01/10/2010, l’Amministrazione finanziaria, in assenza di costituzione di impresa familiare (art. 230 bis c.c.), non acquisisce il dato relativo alla ripartizione del reddito agrario tra i componenti del nucleo familiare.

Pertanto, in caso di mancata costituzione dell’impresa familiare, ai sensi dell’articolo 230 bis c.c., il titolare dell’azienda e i componenti del nucleo familiare che siano titolari di prestazioni collegate al reddito, devono presentare distinti modelli reddituali al fine di dichiarare il reddito da lavoro come risultante dalla dichiarazione di responsabilità di ripartizione del reddito agrario resa da parte del titolare dell’azienda.

Infine, si ricorda che il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

Nel caso di risultato negativo deve essere dichiarato il valore “zero”. Sono da ritenersi compresi nei redditi da lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, prodotti sia in Italia che all’estero.

Sono inoltre sicuramente tenuti alla presentazione del modello RED

i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’Amministrazione  finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali.

 

La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.

Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale.

Tali soggetti sono tenuti a dichiarare all’Istituto il reddito della casa di abitazione, se rilevante sulla prestazione di cui sono titolari, qualora non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati dall’obbligo ai fini fiscali.

 

Fra i redditi che, in base alle rilevanze, devono essere comunicati all’Istituto, in quanto non dichiarati nei modelli 730 o UNICO, vi sono:

 

–      Reddito di lavoro dipendente prestato all’estero. L’obbligo sussiste quando tale reddito in toto (es.: le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica) o in parte (es. i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi,per l’anno 2014 sono imponibili, ai fini IRPEF, per la parte eccedente 6.700 euro) non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ( nei modelli 730 o UNICO).

–      Oltre all’importo prodotto deve essere indicato anche il periodo di produzione del reddito.

–      Redditi da interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’IRPEF. Tale tipologia di redditi da capitale, assolvendo una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, non è presente nelle informazioni contenute nei modelli 730 o UNICO.

–      Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali ed altre prestazioni presenti nel Casellario). Tali prestazioni non sono indicate nella dichiarazione dei redditi (modelli 730 o UNICO) se non erogate da uno degli Enti obbligati alla comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati.

–      Altri redditi non assoggettabili a IRPEF, quali ad esempio: quota esente, fino ad un massimo di 7.500 euro, dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, ex art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e s.m.e i. (concorrono a tale importo indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto); quota esente entro il limite dei 3.098,74 euro, ex art. 52, comma 1, lett. d-bis), del TUIR dei compensi per i lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo (al netto della deduzione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a 9.296,22 euro; importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (es. buoni lavoro denominati “voucher”), etc.

 

–      Redditi derivanti da quote di pensione trattenute dal datore di lavoro.

–      Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero.

–      Arretrati di integrazione salariale.

–      Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni.

Come già anticipato nel paragrafo 2 sono, inoltre, tenuti a dichiarare la propria situazione reddituale attraverso il modello RED anche coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quanto dichiarato all’Istituto l’anno precedente, ancorché il reddito posseduto nel 2014 sia uguale a zero, perché il reddito precedentemente dichiarato non è più percepito.

Per il pensionato dunque che ha regolarmente compilato dichiarato i propri redditi nei modi indicati, e non è soggetto espressamente all’obbligo a cagione delle tipologie di reddito ulteriore indicate nella circolare (espressamente indicate e, decisamente, poco comuni), nulla cambia è nulla e cambiato.

Per gli altri, o in tutti i casi di dubbio ci si potrà avvalere di un consulto col proprio CAF o col proprio commercialista.

Ricordando soprattutto che, anche in caso vi sia stato errore, vi è ancora un rimedio: prima della revoca della prestazione per l’anno interessato sarà possibile, entro i sessanta giorni dalla comunicazione della sospensione, ottemperare riottenendo la prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione.

Pertanto, controllate senza perdere la fiducia coi vostri CAF o commercialisti.

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