AGGIORNAMENTO LA Corte Costituzionale abbatte Equitalia? – bufale.net

di Shadow Ranger |

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Ci è stata recentemente segnalata la seguente notizia, riguardante la vecchia questione, da noi peraltro già trattata quando, in passato, gli esordi della vicenda ora sfociata in Corte Costituzionale venne esaminata sia in modo perito (come in questo caso è avvenuto) che in modo “spettacolarizzato” (come accadde all’epoca), del presunto “Game Over” per Equitalia.
I fortunati tra voi dotati di una ottima memoria ricorderanno benissimo il fatto storico di cui stiamo parlando, per gli altri converrà fare un breve riassunto.
Siamo nel 2011, ed il TAR Lazio interviene, finalmente, su una questione organizzativa interna di Equitalia che, bisognosa di nuovi dirigenti, aveva semplicemente deciso di elevare a tale ufficio persone prive dei requisiti necessari anziché riaprire concorso. Riportava infatti la citata massima del TAR Lazio:

La reggenza dell’ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questi limiti, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali.

Insomma, Equitalia aveva trasformato una toppa temporanea ad un problema da risolversi in seguito in una “soluzione permanente”, secondo la logica “McGyveristica” che è purtroppo comune non già alle pubbliche amministrazioni ed agli enti locali, ma financo a cittadini e massaie. Il rubinetto perde? Un giro di nastro plastificato e via, la riparazione attenderà.
Il problema è che col salire di complessità ed urgenza di una funzione non si può tollerare il protrarsi di soluzioni temporanee e di comodo, vieppiù se portano alla, sia pur involontaria, elusione di criteri stabiliti a beneficio del buon andamento della p.a. e del cittadino.
Di cui, la stroncatura del TAR.
Cui segue, come riportato correttamente dall’estensore dell’articolo che ci viene citato, che non a caso è un serio professionista del settore e non un “blogger amatoriale”, come purtroppo accade in questi casi, la conferma della Corte Costituzionale investita dell’analisi delle norme invocate come “sanatoria” di una soluzione di comodo.
La precisione è d’obbligo, e l’autore del brano indicatoci ha espresso con perizia quanto detto dianzi con un linguaggio tecnico ma comprensibile, adatto alla gravità della fattispecie, riferendo che:

Come avevamo anticipato anche noi in “Dirigenti falsi all’Agenzia delle Entrate” in sostanza è stato eluso il principio secondo cui nel pubblico impiego anche le funzioni di dirigente si acquistano con il concorso pubblico pure nell’ipotesi in cui gli incarichi vadano al personale interno.
La durata degli incarichi, almeno sulla carta, era legata al tempo necessario a indire i concorsi, ma è stata seguita da proroghe, anche queste “bocciate” dalla Corte Costituzionale.
La norma del DL semplificazione, scrivono oggi i giudici costituzionali, “ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica”.

L’unico timore, come accadde in quel settembre caldo, è che una notizia così perfetta venga riportata e rilanciata da chi questo linguaggio tecnico non è in grado di comprenderlo, o da chi sia tentato di “caricare” il pezzo rendendolo più appetibile.
Quindi sì, Equitalia ha commesso un errore. Ha voluto trasformare una soluzione provvisoria in una soluzione a “tempo indeterminato”, quindi mettendo in “circolo” una serie di cartelle esattoriali firmate da dirigenti senza potere.
Cosa comporta questo? Riportiamo quanto detto in precedenza:

  1. Equitalia è da ritenersi ufficialmente “costretta” ad una particolare attenzione nella selezione dei propri dirigenti, limitando “supplenze” e “reggenze” al minimo
  2. Non già tutti gli atti, ma solo quelli emessi dai funzionari riscontrati invalidamente nominati sono passibili di invalidità
  3. Di questi atti, gli atti in favore del debitore sono automaticamente “sanati”, o meglio, mai stati nulli in quanto emessi da funzionario di fatto, o apparente
  4. Degli atti a sfavore del debitore restano validi gli atti non ritualmente impugnati, ovvero compiuti da funzionario la cui nomina non è stata oggetto di impugnazione nei termini rituali

Certo, il caso 3 potrebbe essere considerato accademico: quante cartelle esattoriali, in fondo, possono “recare vantaggio” (vedasi: “atto favorevole al privato”, nell’interpretazione della Corte Tributaria di Messina)?
Per tutti gli altri casi, sarà necessario, questo è evidente, affidarsi in caso di dubbio ad un legale esperto della materia amministrativa e tributaria.
Fermo restante che, comunque, Equitalia resta ente di Riscossione e non Ente Impositore: anche se, per ipotesi, un giorno Equitalia dovesse cessare di esistere, semplicemente le tasse sarebbero riscosse in altri modi.
Ribadiamo quindi l’invito, accolta la veridicità del brano sottopostoci, a ricorrere ora all’ausilio del vostro legale di elezione, prediligendo ed anteponendo in ogni caso il suo parere a qualsiasi altra cosa potreste leggere in questi giorni.

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