ACCHIAPPALIKE E PRECISAZIONI Il post sul DPR 320/54

di Luca Mastinu |

bufala sindaco di lonigo
ACCHIAPPALIKE E PRECISAZIONI Il post sul DPR 320/54 Bufale.net

Ci segnalano un post pubblicato il 4 Maggio 2017 sulla pagina Facebook Pelomatto (archive.is):

Dobbiamo precisare che l’immagine è già di per sé uno screenshot di fonte ignota. Nel postare la foto, Pelomatto aggiunge in didascalia “Finalmente!”. Il contenuto dell’immagine corrisponde alla realtà, ma non si tratta di una novità.

Il testo riportato fa riferimento al DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 Giugno 1954. Il suo contenuto è consultabile in un documento pubblicato dal Comune di Milano. Nell’intestazione leggiamo:

Si tratta infatti di un decreto del 1954 aggiornato nel 2006. Nell’articolo 83 – a pagina 41 del documento – troviamo le disposizioni per la prevenzione della diffusione della rabbia, riportate secondo quanto segue:

Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:

a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;

b) l’applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori all’atto della denuncia;

c) l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

d) l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Per un riscontro da fonte autorevole è possibile consultare il testo originario della Gazzetta Ufficiale, sempre all’articolo 83. Il dibattito sulla possibilità di accesso dei cani nei locali pubblici è, in ogni caso, sempre esistito. L’avvocato Cinzia Calabrese il 28 Maggio 2013 pubblicava un articolo sul sito Mixer Planet per rispondere a un lettore: «la legge italiana sugli animali d’affezione è molto controversa – si afferma –  e l’ingresso nei locali pubblici è la parte forse meno chiara». Proprietari e gestori del locale possono però «vietare l’ingresso ad animali sporchi o maleodoranti» ed invitare ad uscire qualora l’animale infastidisca gli altri clienti. Ancora: «Vi sono però leggi regionali e regolamenti comunali che demandano la facoltà di decidere su cosa fare al gestore del locale pubblico» e si aggiunge che: «quasi ogni Comune ha provveduto a regolamentare autonomamente la materia ed è necessario  fare riferimento al regolamento specifico del luogo in cui ci si trova».

Tuttavia si conviene sul fatto che ancora oggi alcuni esercizi preferiscano il divieto di ingresso per i cani. Tale arbitrarietà è confermata sul sito Il Ponte nell’articolo “Gli animali nei negozi? Ognuno fa come gli pare” pubblicato l’8 Ottobre 2016: «Di cartelli rossi sbarrati per dire “tu resti fuori” ce ne sono sempre meno, ma di no ne continuano a ricevere». Sulla facoltà di decidere autonomamente demandata alle singole Regioni o ai singoli Comuni viene fatto l’esempio di Rimini:

L’attuale Regolamento di Polizia Urbana, all’art. 48, stabilisce che negli esercizi commerciali “è vietato introdurre cani od altri animali nei locali ove si vendano e/o si manipolino alimenti”. Il Regolamento su Tutela Animali di affezione del Comune di Rimini, all’art. 26, stabilisce che “fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, i cani accompagnati dal proprietario possono accedere a discrezione del proprietario nei modi consentiti dalla legge a tutti gli esercizi pubblici del territorio del comune di Rimini”.

Esiste dunque un decreto che obbliga i padroni dei cani ad apporre museruola e guinzaglio qualora dovessero accedere a trasporti pubblici e locali pubblici, e con questo si intende che la fruizione e l’ingresso di tali servizi è consentita anche in compagnia del proprio amico a 4 zampe. Restano reali l’arbitrarietà e l’autonomia con le quali si muovono Regioni e Comuni sulla regolamentazione in merito.

Il post pubblicato dalla fanpage Pelomatto è dunque un contenuto acchiappalike che necessita precisazioni. Tutto vero, ma tutt’altro che nuovo. Un contenuto per il quale è richiesto di condividere dovrebbe contenere informazioni corrette ed esaurienti. Altrimenti, ribadiamo, esiste solamente per attirare i like degli utenti.

Bufale.net ringrazia il blog All4Animals per la collaborazione e l’ausilio nella ricerca delle fonti.

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