PRECISAZIONI Sanità. Lista d’attesa troppo lunga? Puoi andare dal privato pagando solo il ticket – bufale.net
Il rapporto tra la Controinformazione e l’Informazione non cesserà mai di stupirci: da un lato la prima dichiara di aver scoperto segreti che gli altri non dicono, arcane conoscenze che, come il Dottore della fiction Doctor Who, conosce segreti che vanno celati, conoscenze che ridurrebbero in un mucchio di cenere la kasta; dall’altro le prende a piene mani dall’Informazione ufficiale, spesso con una cursoria citazione, quando vi è.
In questo caso il portale Sostenitori delle Forze dell’Ordine scopre oggi qualcosa che il portale La Legge Per Tutti aveva già divulgato a novembre del 2016, reiterando il vecchio articolo, arricchito di considerazioni personali e con una citazione alla fonte originale (non assistita di link all’articolo diretto però) in calce.
Noterete infatti che la copia è così pedissequa da spingere l’autore del portale a citare un “video a fine articolo” che nell’articolo non compare, e ribattezzare se stesso con l’autorevole nome dell’Avv. Angelo Greco, l’originale direttore della testata giornalistica e portale “La Legge per Tutti” incerimoniosamente “citata nell’articolo”.
Rettamente infatti La Legge per Tutti, nella sua raffinata attività di conoscenza e insegnamento ai “semplici” delle norme giudiriche che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni ma che pochi si peritano di conoscere, ci ricordava come in base al Dlgs 124/1998
In pratica la legge stabilisce il diritto del cittadino a conoscere la data entro cui avverrà la visita medica o l’esame diagnostico nonché il tempo massimo di attesa. Se la prestazione non può essere garantita entro i tempi massimi garantiti per legge (che – come detto – sono di 30 giorni per le visite specialistiche e di 60 giorni per gli esami diagnostici), il malato può pretendere che la medesima prestazione sia fornita dal medico privatamente, in intramoenia, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket già pagato.
Sempre lo stesso portale, per spiegare la ratio del procedimento, faceva riferimento ad un proprio articolo del 2014 che esamina una costante giurisprudenza che vede nel Dlgs 124/98 una tutela all’accesso del cittadino alla sanità: sostanzialmente, dichiararono i giudici di merito le cui sentenze erano state esaminate nel 2014, interesse del cittadino è ricevere cure mediche ed esami in un termine assegnato e non eccessivmente ampio, quindi ove questo termine non sia rispettato il cittadino può richiedere che il medico provveda intramoenia, ovvero privatamente nella struttura, e qualora sia costretto a rivolgersi altrove ciò debba accadere senza ulteriore aggravio.
Per maggiori dettagli, vi invitiamo pertanto a rivolgervi al portale La Legge per Tutti.
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