GUIDA UTILE PRECISAZIONI Chi paga il Canone RAI? – bufale.net

di Shadow Ranger |

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I nostri contatti ci hanno segnalato il seguente articolo, riportato da Leggendo.org dove si parla di un legale disposto ad avere già pronti nel suo ufficio un centinaio di di ricorsi contro il canone in bolletta (non entreremo nel merito della posizione rappresentata dagli stessi: cosa che sarà senz’altro fatta dagli organi competenti e di cui vi daremo riscontro nel prosieguo dell’iniziativa, limitandoci a precisare lo status quo e le sue radici fondanti) e questo articolo, che registra una petizione su change.org per l’abolizione del recente canone in bolletta e la proposta (ormai di sei mesi) di P. Sabbatini

“Il governo vuole far pagare il canone tv con la bolletta dell’elettricità. Ma è una soluzione che separa imposta e fruizione del servizio. Per risolvere il problema dell’evasione basterebbe invece crittare le trasmissioni Rai. E si potrebbero così abolire anche i tetti pubblicitari”. Voorebbe dire, in sostanza, riconferire, come spiega lo stesso Sabbatini, “al canone Tv la natura di imposta associata all’effettiva fruizione del servizio” e per farlo si potrebbe utilizzare la tecnologia digitale rendendo il servizio televisivo “escludibile”.

Ma attenzione: come tutti ormai dovrebbero sapere una proposta non implica la sua accettazione, e chi si propone di fare ricorso avverso qualcosa non sempre lo otterrà.

Diviene quindi necessario fare ordine con una guida. E farlo in vari punti.

1. Mi hanno detto che il Consiglio di Stato si è opposto al Canone in Bolletta che quindi sarà rinviato

Questa è una notizia superata: ne trattammo anche noi a tempo debito. Sostanzialmente, il Consiglio di Stato ha preliminarmente fornito una serie di pareri di cui il legislatore avrebbe dovuto tenere conto per rendere la norma ancora più “a prova di bufala”, di facile interpretazione e semplice applicazione. Successivamente, riscontrata l’esecuzione dei provvedimenti richiesti, il Consiglio di Stato si è dichiarato integralmente soddisfatto, soggiungendo che:

Insomma, a seguito della sospensione del parere dei giudici amministrativi e le risposte fornite dal Mise «è stata fatta chiarezza sul concetto di apparecchio tv – ha proseguito Frattini – non ci sono piu’ i dubbi che riguardavano tablet e smartphone e vi è la certezza che anche se vi sono piu’ apparecchi il canone è soltanto uno. Abbiamo anche ottenuto che vengano arricchite le forme di pubblicità: l’Amministrazione si è impegnata a pubblicare moduli e documenti fac-simile che il cittadino deve usare per i suoi diritti, a cominciare dalla dichiarazione di esclusione». Inoltre, «è stato chiarito che le aziende elettriche concessionarie del canone avranno una compensazione economica a valere sui fondi dell’Agenzia delle Entrate e in modo forfetario.

Attualmente quindi non ci sono più ragioni di rinvio, nè pareri disattesi del Consiglio di Stato: la normativa è stata riconosciuta come finalmente “A prova di Bufala” (ma non tanto, se ci è stata richiesta questa guida utile)

2. Io ho una TV ma non guardo mai la RAI, quindi non pago il canone!

Attenzione. Come vi abbiamo già spiegato prima, non potete confondere una proposta con la realtà. Sia la proposta citata di inserire delle schede criptate come per la TV satellitare che quella di fare ricorso indicate in calce all’articolo sono proposte. Non è detto che lo Stato accolga la prima proposta, non è detto che i cennati ricorsi portino ad un un risultato tale da immutare l’attuale assetto.

E l’assetto attuale lo troverete… sul sito stesso della RAI, la quale, stimolata dalla richiesta di chiarimenti da più fonti (Consiglio di Stato compreso) ha correttamente predisposto un complesso sistema di FAQ.

Da un estratto potremmo appurare che:

Il canone tv e’ un’imposta (Sentenza Corte Costituzionale n. 284 del 26/06/02 – Sentenza Corte di Cassazione del 03/08/93 n. 8549). Il canone tv si rinnova tacitamente e il contribuente, salvo che abbia dato tempestiva disdetta, e’ obbligato al suo pagamento ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.

e quindi, nell’attuale stato di cose:

la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio.

Potrete quindi, come sempre consigliamo, chiedere consiglio al vostro commercialista o al patronato in caso abbiate dubbi sulla forma di tale dichiarazione, che comunque è una semplice autocertificazione in carta semplice per l’Agenzia delle Entrate ha già predisposto un pratico modello.

Soggetti tenuti al canone saranno quindi:

Secondo quanto dispone l’Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone tv dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o piu’ apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualita’ o dalla quantita’ del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549).

Con l’eccezione di chi detiene vecchi apparati analogici privi di sintonizzatori esterni, computer e smartphone abbastanza potenti da supportare la visione della RAI in streaming in quanto:

solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).

Quindi in tutti i casi non espressamente esclusi, al momento si rende necessario pagare l’imposta in bolletta così come sarà richiesta. Chi non dispone di apparato radiotelevisivo idoneo, potrà presentare autocertificazione, che sostituisce in toto la vecchia “richiesta di suggello della TV”. Nessuna raccomandata, nessun tecnico della RAI in casa con un sacco di juta pesante a verificare la presenza di dispositivi suggellandone quelli presenti. Diventerà una questione di fiducia tra consumatore e Stato: dichiari di non avere la TV, lo Stato ti crede sulla parola.

3. E se io non pago pur non rientrando nelle esenzioni?

Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non e’ ancora abbonato puo’ essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorita’ di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti complessivamente a 619 euro per ogni annualita’ evasa.

Le FAQ del sito RAI sono abbastanza chiare. Vi ricordo inoltre che, se avrete depositato falsa autocertificazione, vi sarete anche macchiati di un reato.

4. E se io guardo la TV dal PC? Se ascolto solo RadioRAI perché ho una radio ma non una TV?

Vedi il punto 2. Sostanzialmente, la differenza è nel come. Se un sintonizzatore TV esterno, collegato sia al PC che alla vecchia TV (lo scrivente ricorda come, ai tempi del “passaggio” dall’analogico al digitale le maggiori catene di elettrodomestici vendessero piccoli sintonizzatori a costo irrisorio, dai 30 ai 50 euro, da collegarsi mediante uscita SCART alle TV più datate e, ad un prezzo di poco maggiore, sintonizzatori simili per PC e tablet) basta a far scattare l’obbligo non è così per le TV analogiche “dismesse” (usate ad esempio solo per l’uso del “retrogaming”, i videogiochi molto vecchi o la proiezione di VHS) o i computer usati in streaming.

Ricordiamo comunque che questo vale solo per PC o TV analogiche non muniti di sintonizzatore:  per le predette ragioni un PC collegato ad un sintonizzatore ed una TV analogica ma con un sintonizzatore funzionante ancorché non connesso all’antenna fanno scattare il pagamento del canone.

Escluso è anche il possesso della sola radio. Chi possiede solo una o più radio non dovrà pagare canone.

5. Ma il pagamento è in soluzione unica?

No. Mensile, inserito bolletta per bolletta.

No, per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni bolletta vengono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016.

6. Sono in affitto. La casa che ho affittato è ammobiliata, c’era anche la TV. Non ho trovato altre TV. Chi paga la bolletta?

La paghi tu. La paga chi detiene l’apparato radiotelevisivo (chi lo ha nella sua disponibilità e lo usa), non chi ne è proprietario.

7. Ma non è che ora che il canone si paga in bolletta l’Agenzia delle Entrate presumerà che io abbia avuto la TV anche in passato, quando non l’avevo?

Nessun rischio. Non vi è alcuna retroattività. Come vi abbiamo detto in passato, semplicemente non ci sono strumenti per accertare il passato che non sforino nella chiaroveggenza.

Nondimeno, sono sempre possibili gli ordinari accertamenti fiscali di rito.

Speriamo di aver fatto cosa gradita risolvendo molti dei vostri dubbi.

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