Vitalizio di Giovanni Brusca, cosa dice la legge

di Bufale.net Team |

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Vitalizio di Giovanni Brusca, cosa dice la legge Bufale.net

Dopo le notizie sulla sua scarcerazione è il momento di parlare del vitalizio di Giovanni Brusca, un topic che da qualche giorno è ricorrente tra le bacheche social. Uno di questi ci viene segnalato dai nostri contatti.

Brusca riceverà un vitalizio di 1.500 € più 500€ ogni familiare a carico. Mia nonna percepisce 600 € ma non mai sciolto nell’acido nessuno…

Un’indignazione legittima, se vogliamo, sulla quale però ci viene chiesta chiarezza. Le notizie a riguardo sono tante, ma è molto difficile raggiungere dati ufficiali sullo stipendio che i collaboratori di giustizia ricevono una volta entrati nel programma di protezione.

Il Giornale scrive, con riferimento al Corriere della Sera, che sulla cifra esatta corrisposta a Giovanni Brusca non ci sono conferme, anche se il Corriere riporta che la mensilità spettante ai collaboratori di giustizia oscilla tra i 1000 e i 1500 euro con 500 euro per ogni familiare a carico.

Per vederci chiaro spostiamoci sugli atti ufficiali. Il DL n. 8 emanato il 15 gennaio 1991, all’art. 13, recita quanto segue:

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera
la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di
uno speciale programma, questo e’ formulato secondo criteri che
tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e
puo’ comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il
trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali
modalita’ di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al
servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica,
cambiamento delle generalita’ a norma del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a
favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre
persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie
eventualmente necessarie.
6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5
comprendono, in specie, sempreche’ a tutte o ad alcune non possa
direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di
protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i
trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia
possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l’assistenza
legale e l’assegno di mantenimento nel caso di impossibilita’ di
svolgere attivita’ lavorativa. La misura dell’assegno di mantenimento
e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacita’
lavorativa e’ definita dalla commissione centrale e non puo’ superare
un ammontare di cinque volte l’assegno sociale di cui all’articolo 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si fa riferimento ai commi 6 e 7 dell’articolo 3 della legge 335 dell’8 agosto 1995, che troviamo a questo indirizzo. In particolare il comma 6 recita:

Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale
e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma e’ corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per
il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il
soggetto possiede redditi propri l’assegno e’ attribuito in misura
ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato,
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare.

In sostanza, la legge italiana consente un assegno mensile ai collaboratori di giustizia con riferimento alla legge 335 dell’8 agosto 1995, ma per confermare l’importo esposto nei post pubblicati sui social dovremmo essere a conoscenza di tutti i dati fiscali di Giovanni Brusca, dettagli di cui non disponiamo.

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