DISINFORMAZIONE Non è necessario né obbligatorio fornire documento di identità in caso di pagamento con carta di credito – Bufale.net
Ci segnalano i nostri contatti diversi articoli, tra cui questo, nati dalla recente estensione dei pagamenti via carta di credito anche a spese di modico valore.
L’assunto è semplice:
Esibire la patente, la carta d’identità o peggio lasciare la fotocopia è un atto non dovuto, ma anche rischioso: dal 2016 i consumatori potranno rifiutarsi potendo comunque pretendere di pagare, ugualmente, con carta di credito.
il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) stabilisce che solo un pubblico ufficiale può chiedere, ai cittadini, di mostrare il proprio documento di identità
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Invero, la citazione corretta non sarebbe quella del TULPS, ma del Codice Penale, che all’art. 651 dichiara che
chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
E non implica il divieto assoluto di riscontrare i dati necessari per qualsiasi fattispecie.
Brocardo cardine dell’ordinamento è che, specialmente in campo penale dove l’analogia legis è severamente vietata (tranne i pochi casi di analogia in bonam partem), la legge non dice mai più di quello che vi è scritto, né può essere arbitrariamente estesa a casi diversi da quelli preveduti.
Diviene così lapalissiano che solo un pubblico ufficiale può ottenere ed esigere indicazioni sulle qualità personali di un individuo, come lapalissiano è che, astrattamente, un soggetto non pericoloso né sospetto potrebbe vivere la sua vita intera senza un documento di identità.
Ma ciò non gli converebbe.
Nei rapporti civilistici, e non penali, interviene un altro principio cardine, ovvero il principio di diligenza (art 1176 c.c.).
Un imprenditore, come ad esempio, un esercente, ha il dovere di esercitare la massima diligenza nell’adempimento delle obbligazioni richieste, ed è la stessa Polizia Postale a suggerire, richiamandosi ad altre interpretazioni del principio di diligenza suemarginato, agli operatori del settore di richiedere l’esibizione del documento di identità:
Anche i commercianti dovrebbero adottare alcune cautele, effettuando semplici controlli per ridurre le possibilità di frodi:
- Verificare documento di identità del cliente nel caso di utilizzo di carte di credito;
- controllate frequentemente il macchinario P.O.S., al fine di impedirne la manomissione e la modifica dell’apparecchiatura;
- nel caso di furti o intrusioni notturne, far verificare da personale specializzato che il P.O.S. non sia stato manomesso.
Lungi dall’essere una imposizione arbitraria e nociva, l’esibizione del documento di identità è una garanzia per l’acquirente da considerarsi sotto l’egida dell’ordinaria diligenza.
Infatti nulla impedirebbe ad un malintenzionato, rinvenuto in un portafoglio o una borsetta appena sottratti una carta di identità, di profittare dell’inevitabile periodo finestra intercorrente tra la scoperta del furto/smarrimento ed il blocco della carta di credito, per recarsi in diversi esercizi commerciali allo scopo di impossessarsi fraudolentemente di merci di ogni tipo, da utilizzare o rivendere per profitto personale, schermandosi dietro il “presunto non obbligo” di esibizione del documento di identità per usare la carta di credito personalmente o con l’ausilio di un complice del sesso del legittimo proprietario.
Ci ricordano varie raccolte giurisprudenziali l’esistenza di massime in tal senso:
La giurisprudenza di merito ha peraltro stabilito che:«nel caso di smarrimento o sottrazione di carte di credito utilizzate illecitamente da persone diverse dagli originari beneficiari, il mancato controllo, imputabile all’assenza di un minimo di diligenza, da parte del negoziante, della corrispondenza della firma dell’acquirente con carta di credito con quella apposta sullo stesso documento costituisce sia violazione degli obblighi contrattuali, assunti con la convenzione, sia violazione del principio del neminem laedere , che si considera esteso anche ai rapporti di credito».Trib. Milano 24 febbraio1994
A chi desidera pagare gli acquisti con la carta di credito, l’esercente dovrebbe chiedere un documento di identità per identificare il titolare, verificando la coerenza del nominativo riportato sulla plastica e la firma apposta sul retro della stessa, ed evitare un uso illecito della carta. Tale richiesta, rappresenta una tutela per il titolare della carta.
Diverso è il caso della richiesta di fotocopie del documento da trattenere: il rapido riscontro dello specimen non ne ha bisogno alcuno.
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