DISINFORMAZIONE Non è necessario né obbligatorio fornire documento di identità in caso di pagamento con carta di credito – Bufale.net

di Shadow Ranger |

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DISINFORMAZIONE Non è necessario né obbligatorio fornire documento di identità in caso di pagamento con carta di credito – Bufale.net Bufale.net

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Ci segnalano i nostri contatti diversi articoli, tra cui questo, nati dalla recente estensione dei pagamenti via carta di credito anche a spese di modico valore.
L’assunto è semplice:

Esibire la patente, la carta d’identità o peggio lasciare la fotocopia è un atto non dovuto, ma anche rischioso: dal 2016 i consumatori potranno rifiutarsi potendo comunque pretendere di pagare, ugualmente, con carta di credito.
Ma possiamo ritenere pacificamente (o quantomeno, fino ad espresso pronunciamento normativo al riguardo) tale assunto inveritiero.
La ratio proposta sarebbe infatti che
il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) stabilisce che solo un pubblico ufficiale può chiedere, ai cittadini, di mostrare il proprio documento di identità
Applicando un’interpretazione non del tutto condivisibile dell’art 4 del TULPS medesimo per cui:

L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Invero, la citazione corretta non sarebbe quella del TULPS, ma del Codice Penale, che all’art. 651 dichiara che

chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

E non implica il divieto assoluto di riscontrare i dati necessari per qualsiasi fattispecie.

Brocardo cardine dell’ordinamento è che, specialmente in campo penale dove l’analogia legis è severamente vietata (tranne i pochi casi di analogia in bonam partem), la legge non dice mai più di quello che vi è scritto, né può essere arbitrariamente estesa a casi diversi da quelli preveduti.

Diviene così lapalissiano che solo un pubblico ufficiale può ottenere ed esigere indicazioni sulle qualità personali di un individuo, come lapalissiano è che, astrattamente, un soggetto non pericoloso né sospetto potrebbe vivere la sua vita intera senza un documento di identità.

Ma ciò non gli converebbe.

Nei rapporti civilistici, e non penali, interviene un altro principio cardine, ovvero il principio di diligenza (art 1176 c.c.).

Un imprenditore, come ad esempio, un esercente, ha il dovere di esercitare la massima diligenza nell’adempimento delle obbligazioni richieste,  ed è la stessa Polizia Postale a suggerire, richiamandosi ad altre interpretazioni del principio di diligenza suemarginato, agli operatori del settore di richiedere l’esibizione del documento di identità:

Anche i commercianti dovrebbero adottare alcune cautele, effettuando semplici controlli per ridurre le possibilità di frodi:

  1. Verificare documento di identità del cliente nel caso di utilizzo di carte di credito;
  2. controllate frequentemente il macchinario P.O.S., al fine di impedirne la manomissione e la modifica dell’apparecchiatura;
  3. nel caso di furti o intrusioni notturne, far verificare da personale specializzato che il P.O.S. non sia stato manomesso.

Lungi dall’essere una imposizione arbitraria e nociva, l’esibizione del documento di identità è una garanzia per l’acquirente da considerarsi sotto l’egida dell’ordinaria diligenza.
Infatti nulla impedirebbe ad un malintenzionato, rinvenuto in un portafoglio o una borsetta appena sottratti una carta di identità, di profittare dell’inevitabile periodo finestra intercorrente tra la scoperta del furto/smarrimento ed il blocco della carta di credito, per recarsi in diversi esercizi commerciali allo scopo di impossessarsi fraudolentemente di merci di ogni tipo, da utilizzare o rivendere per profitto personale, schermandosi dietro il “presunto non obbligo” di esibizione del documento di identità per usare la carta di credito personalmente o con l’ausilio di un complice del sesso del legittimo proprietario.
Ci ricordano varie raccolte giurisprudenziali l’esistenza di massime in tal senso:

La giurisprudenza di merito ha peraltro stabilito che:
«nel caso di smarrimento o sottrazione di carte di credito utilizzate illecitamente da persone diverse dagli originari beneficiari, il mancato controllo, imputabile all’assenza di un minimo di diligenza, da parte del negoziante, della corrispondenza della firma dell’acquirente con carta di credito con quella apposta sullo stesso documento costituisce sia violazione degli obblighi contrattuali, assunti con la convenzione, sia violazione del principio del neminem laedere , che si considera esteso anche ai rapporti di credito».
Trib. Milano 24 febbraio1994
Quindi un esercente è tenuto, per legge e per contratto, a verificare di volta in volta di star effettivamente vendendo merci in modo legittimo o di starsi rendendo “involontario complice” di una vera e propria truffa, se non direttamente di un furto in danno del proprietario, verificando lo specimen della firma prima che la transazione vada a buon fine, risparmiando quindi all’acquirente (che, lungi dall’essere danneggiato dall’onere di esibizione, ne è anzi favorito e tutelato) l’amara sorpresa di doversi vedere privato del suo avere, se non dover giustificare all’autorità di polizia l’uso della sua carta di credito, e quindi del suo conto corrente, per l’acquisto di merci dannose, nocive o usate per lo svolgimento di diversi crimini da parte di malintenzionati in un periodo in cui il furto-smarrimento della carta non era stato ancora denunciato per mancanza di conoscenza del fatto.
Anche le associazioni principali dei consumatori sono del medesimo avviso: l’interpretazione tutt’ora corrente discende da un accordo bilaterale consumatori-imprenditori bancari sottoscritto da Unicredit e dodici diverse associazioni dei consumatori, tra cui Adiconsum, Federconsumatori e Codacons, il quale specifica come:

A chi desidera pagare gli acquisti con la carta di credito, l’esercente dovrebbe chiedere un documento di identità per identificare il titolare, verificando la coerenza del nominativo riportato sulla plastica e la firma apposta sul retro della stessa, ed evitare un uso illecito della carta. Tale richiesta, rappresenta una tutela per il titolare della carta.

Sostanzialmente, chi dovesse opporsi all’esibizione del documento di identità invocando una presunta interpretazione della vigente normativa si porrebbe nella condizione di chiedere, senza ragione, all’esercente di esporsi ad un illecito contrattuale (gli imprenditori bancari infatti introducono per maggior cautela l’obbligo di diligenza, coerentemente declinato, tra le condizioni di contratto) e legale, di talché nessun esercente potrebbe essere costretto per legge a dimostrarsi scarsamente diligente ed offrire il fianco a malintenzionati muniti di carte di credito indebitamente sottratte.
Diverso è il caso della richiesta di fotocopie del documento da trattenere: il rapido riscontro dello specimen non ne ha bisogno alcuno.

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