DISINFORMAZIONE Il disegno di legge Fedeli, l'ideologia gender e la "scuola di sesso" – Bufale.net
Ci viene segnalata dai nostri contatti una nuova insorgenza di preoccupazioni verso il c.d. “Disegno di Legge Fedeli”, descritto da varie condivisioni Internet come una licenza in bianco per insegnare la masturbazione ai bambini dell’asilo ed altre pratiche aberranti.
Non è scopo di questo portale indirizzarvi nelle vostre scelte morali o elettorali: è scopo del portale però rassicurarvi sulla verità dei fatti. E quindi possiamo dirvi, come già dicemmo analizzando le direttive europee cui il DDL Fedeli è, evidentemente, applicazione concreta (o meglio, un primo passo verso le stesse).
Abbiamo quindi analizzato le fonti legislative al riguardo, come il DDL Fedeli, il quale prevede:
Art. 1. (Introduzione dell’insegnamento dell’educazione di genere)
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro o il delegato alle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, adotta i provvedimenti necessari a integrare l’offerta formativa dei curricoli scolastici di ogni ordine e grado con l’insegnamento a carattere interdisciplinare dell’educazione di genere finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva, per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza, pari opportunità e piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, i piani dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado adottano misure educative volte alla promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza e sopprimere gli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i sessi nella società.
Art. 2. (Linee guida dell’insegnamento dell’educazione di genere)
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro o il delegato alle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce linee guida dell’insegnamento dell’educazione di genere che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, tenuto conto del livello cognitivo degli alunni, i temi dell’uguaglianza, delle pari opportunità, della piena cittadinanza delle persone, delle differenze di genere, dei ruoli non stereotipati, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all’integrità personale.
E gli articoli sovente contestati del c.d. DDL “La buona scuola”:
12. Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013
Come vedete, e come già trattammo ai tempi della discussione in Europa, stimolata dal perito parere dell’OMS, non abbiamo invenuto in alcun disegno di legge o norma nel nostro ordinamento, sia presente che in fieri inviti all’autoerotismo infantile, bensì:
- Insegnamento dei temi dell’uguaglianza e delle pari opportunità a prescindere da condizioni di sesso, razza e religione, in ottemperanza al dettato dell’articolo 3 della nostra Costituzione
- Educazione alla parità tra sessi, da rileggesi nel senso citato dell’eguaglianza sostanziale e formale già incardinata nel nostro ordinamento
Potete ora ritornare al nostro precedente articolo, laddove rimarcavamo come, evidentemente, lasciare un tema civico così importante al mero ambiente familiare ha significato, negli anni, una resa dello Stato, un’abdicazione del suo dovere di istruire i futuri cittadini nei loro diritti e doveri.
Non “educazione alla sessualità sfrenata” dunque, ma educazione al rispetto reciproco dell’uomo e della donna, nel rispetto dei dettami dell’OMS che stabiliscono che L’educazione sessuale è adeguata per l’età rispetto al livello di sviluppo e alle possibilità di comprensione, è sensibile rispetto alla cultura, alla società e al genere. E’ rapportata alle realtà di vita di bambini o ragazzi, rendendo pian piano e con gradualità i giovani cittadini edotti del loro pieno potenziale.
In una società in cui ancora la donna stenta ad affermarsi in posti di responsabilità a causa della “vischiosità culturale”, in cui sovente crimini a sfondo omofobo e sessista tingono di nero la nostra cronaca, del resto, la prevenzione da dove dovrebbe partire se non dai banchi di scuola?
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